Corte costituzionale

Ordinanza n. 550/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 38, comma 5, della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1998

dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - sezione

prima - sul ricorso proposto da Pellegrino Maria Rosalba contro

l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Gela, iscritta al

n. 584 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di

Caltanissetta, sezione prima, chiamata a pronunciarsi sul ricorso

proposto da Maria Rosalba Pellegrino avverso una cartella esattoriale

relativa alla liquidazione dell'imposta dovuta per la dichiarazione

integrativa presentata ai sensi dell'art. 38 della legge 30 dicembre

1991, n. 413, con ordinanza del 7 novembre 1998 (r.o. n. 584 del

1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 38, comma

5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui

stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la

dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i

periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per

eseguire l'accertamento, deve versare, ai fini della definizione

automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata

la dichiarazione dei redditi, un importo pari a lire 2.000.000 per

ciascuno dei periodi stessi;

che il giudice a quo richiama la tesi della ricorrente

secondo cui l'Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto del

fatto che per i periodi di imposta 1988, 1989 e 1990 nessuna

dichiarazione doveva essere presentata, poiché non erano stati

percepiti redditi; se la pretesa dell'Amministrazione di

corrispondere lire 2.000.000 per ciascun periodo fosse stata

legittima, ne sarebbe scaturita una evidente disparità di

trattamento rispetto alla posizione di coloro che, avendo presentato

la dichiarazione originaria, avrebbero potuto definire la propria

posizione mediante il versamento di sole lire 100.000;

che il giudice a quo pone l'accento sulla intima

contraddizione che, all'interno del testo dell'art. 38 della legge

n. 413 del 1991, relativo al c.d. "condono tombale", si porrebbe tra

il comma 3 ed il comma 5: il comma 3 stabilisce che "salvo quanto

disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi

della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di

imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore

imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche

e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di

lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni"; il

comma 5, invece, stabilisce l'obbligo del versamento di lire

2.000.000 per ciascun periodo di imposta da parte del contribuente

che non abbia presentato la dichiarazione;

che, secondo il giudice remittente, premesso che non era

contestato che non vi fosse obbligo di presentare la dichiarazione

dei redditi per gli anni 1988/1990, sarebbe evidente, nel comma 5

dell'art. 38 della legge n. 413 del 1991, la "discrepanza di

trattamento", non avendo il legislatore distinto tra mancata

presentazione della dichiarazione illegittima per evasione e mancata

presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo;

che, sempre secondo la Commissione tributaria, la

disposizione avrebbe introdotto una ingiustificata disparità di

trattamento tra coloro (persone fisiche e società semplici) che

hanno presentato una dichiarazione, anche infedele e per la quale

sarebbe possibile conseguire la definizione automatica col pagamento

di lire 100.000, e coloro che, pur ottemperando agli obblighi di

legge, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per non

averne percepiti e che, nondimeno, sono tenuti al versamento della

più onerosa somma di lire 2.000.000 per ottenere il "condono

tombale";

che ne discenderebbe, secondo il giudice remittente, la

doppia violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuta la

Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione

di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata ed ha svolto

ampiamente la tesi sostenuta sulla base della non irragionevolezza e

non discriminatorietà della norma nella parte in cui stabilisce le

concrete condizioni di pagamento, cui è subordinata la definizione

automatica dei periodi di imposta, in armonia con la ratio legis

diretta a favorire la soluzione globale in via automatica delle

possibili controversie tra Fisco e contribuente;

che, secondo la difesa dello Stato, nessuna violazione, del

pari, potrebbe apprezzarsi in relazione al principio che impone al

cittadino di concorrere al gettito fiscale in ragione della propria

capacità contributiva, poiché il versamento richiesto dalla legge

non sarebbe obbligatorio e non discenderebbe direttamente

dall'obbligo impositivo, ma deriverebbe da una libera scelta

opzionale del contribuente per la dichiarazione integrativa con

definizione automatica di tutti i periodi di imposta ancora

suscettibili di accertamento in rettifica.

Considerato che l'utilizzo da parte del contribuente della

opzione di definizione agevolata dei rapporti tributari, mediante una

forma di c.d. "condono tombale", presuppone una valutazione di

convenienza anche economica dello stesso contribuente, sotto il

profilo della eliminazione di contestazioni future e della chiusura

definitiva dei rapporti tributari, sulla base di regole ed oneri

determinati dalla legge, che non sono né palesemente irragionevoli,

né manifestamente arbitrari o discriminatori, e in ogni caso rimessi

ad una scelta sempre volontaria e mai imposta allo stesso

contribuente;

che il contribuente, in altri termini, anche se ritiene di

non avere evaso l'obbligo di dichiarazione o di avere esattamente

dichiarato i redditi, può avere un interesse al "condono tombale",

perché questo chiude definitivamente ogni possibilità di

contenzioso, anche ipotetico e solo eventuale, facendo acquistare al

contribuente la certezza legale di non poter essere chiamato ad

ulteriori oneri tributari per tutti i periodi, cui la dichiarazione

integrativa deve globalmente fare riferimento, senza possibilità di

limitarne l'ambito a singoli periodi, proprio per la previsione

globale e forfettaria;

che il contribuente compie, pertanto, una libera scelta con

la richiesta di definizione automatica globale, per cui non si può

profilare un problema di capacità contributiva, essendo

semplicemente una alternativa, offerta per definire e acquisire

certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari;

che la definizione agevolata del rapporto tributario mediante

condono fiscale non è di per sé in contrasto con i principi fissati

dalla Costituzione in materia tributaria (v. ordinanze n. 172 e n. 50

del 1993; n. 361 del 1992; sentenza n. 33 del 1981);

che il sistema seguito dal legislatore si inquadra nella

ratio di definire in un modo il più possibile semplificato, spedito

e globale i rapporti tributari pendenti, tramite un metodo di

dichiarazione e versamento forfettario da parte del contribuente,

determinato in maniera percentuale (20% dell'imposta lorda e delle

addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria, con

previsione di un minimo di maggiore imposta da 100.000, aumentato per

taluni redditi a seconda dei ricavi e compensi) nella ipotesi di

periodi di imposta per i quali non sia stato notificato accertamento

in rettifica o di ufficio, con un vincolo, per chi sceglie la

dichiarazione integrativa per definizione automatica, che la

richiesta della stessa definizione deve, a pena di nullità,

comprendere tutte le imposte e tutti i periodi di imposta in

relazione ai quali non sono scaduti, al 31 dicembre 1991, i termini

per l'accertamento (art. 38, commi 1 e 2, della legge n. 413 del

1991);

che, invece, per la definizione automatica dei periodi di

imposta per i quali non sia stata comunque presentata la

dichiarazione dei redditi, il versamento forfettario è fissato per

ciascun periodo in lire 2.000.000 (con elevazione a 4.000.000 per

società e persone giuridiche) a condizione, tuttavia, che almeno in

uno dei periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini

di accertamento al 31 dicembre 1991, sia stata presentata

dichiarazione dei redditi, di modo da escludere gli evasori totali o

coloro che non abbiano presentato dichiarazione per il complesso dei

periodi considerati;

che pertanto la soluzione, adottata dal legislatore in una

scelta discrezionale, non è manifestamente irragionevole né

arbitraria, mentre è diretta ad una razionale semplificazione e

speditezza delle tipologie di dichiarazioni integrative e dei calcoli

e verifiche dei versamenti effettuati e dovuti, con definizione

sollecita di tutte le annualità non definite e suscettibili di

accertamenti (senza facoltà di selezione dei periodi da parte del

contribuente) e conseguente tempestivo gettito tributario e

deflazione del contenzioso;

che, mentre la legge si riferisce al fatto obiettivo della

non presentazione (per esigenze di semplificazione dei controlli),

l'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione di prevedere una

disciplina diversa per i periodi per i quali non sia stata presentata

la dichiarazione, renderebbe necessaria una valutazione e verifica

apposita della sussistenza, o meno, per l'uno o l'altro periodo di

imposta, dell'obbligo di presentare la dichiarazione medesima; ciò

che provocherebbe la possibilità di ulteriore contenzioso su tale

obbligo, sia con riguardo all'accertamento dei presupposti della

dichiarazione del contribuente sia con riguardo alla collocazione del

livello di reddito effettivo al di sotto, o meno, del minimo

imponibile;

che, inoltre, la tesi del rimettente (di assoggettare a

diverso regime i casi di mancata presentazione della dichiarazione)

avrebbe l'effetto di limitare l'onere del contribuente, pur se

originante da una sua libera opzione della via della dichiarazione

integrativa, ai soli periodi di sua convenienza, laddove, invece, il

legislatore lo ha determinato in modo forfettario, fissandolo in

misura annuale, per ciascuno dei periodi comunque suscettibili di

accertamento (considerati globalmente ed in astratto);

che pertanto la questione sollevata è manifestamente

infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Caltanissetta - sezione prima - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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