Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,

lettera a), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994,

n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),

promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Calcagno

Crispino ed altri contro l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 413 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994, pervenuta

alla Corte il 12 aprile 1996, il tribunale amministrativo regionale

del Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative

al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della

Costituzione, là dove - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti

e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione

del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi

al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce

accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della legge,

promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte

costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la naturale

precostituzione del giudice;

b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude

dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via

amministrativa gli ex dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede

giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità

integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine

servizio;

c) dell'art. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a), per

contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita

al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale, ancora in

godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota

computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di

anzianità;

d) dell'art. 1, comma 4 (recte: art. 2, comma 4), stessa legge

(che preclude la corresponsione degli interessi e della rivalutazione

delle somme dovute), in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi

disciplinati rispetto a quelli ordinari;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità della questione;

Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente

infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19

e 125 del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente

satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei

pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo

dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio,

fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura

pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita

illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento

normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è

stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore (sentenza n. 103 del

1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 4, 3,

comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al

computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e

113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del

Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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