Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Genova, iscritta al n.985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Comune di Genova nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il

16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di Genova

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui prevede

una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente che

proponga ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio (qualora il

ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per chi

non impugni detto accertamento, per contrasto con il diritto di

difesa sancito dall'art. 24 Cost.;

che la norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione

della soprattassa contrasterebbe con il principio della capacità

contributiva perché, commisurata all'imposta, non tiene conto della

diminuzione del valore della moneta per effetto dell'inflazione,

così violando l'art. 53, primo comma, Cost.;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, richiedendo una dichiarazione di

infondatezza;

Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il

diritto di cui all'art. 24 Cost. viene leso solo se esso risulti di

difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto

costituzionale la norma che preveda l'irrogazione di una sanzione

pecuniaria a carico della parte soccombente, non essendo il diritto

alla tutela giurisdizionale così assoluto ed incondizionato da

consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964);

che, poi, in riferimento al dedotto contrasto con l'art.53,

primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto del fenomeno

inflattivo, va tenuta ferma l'inapplicabilità del principio della

capacità contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a titolo

sanzionatorio, che non assolvono, pertanto, alle finalità proprie

dei tributi (sentenza n.109 del 1973);

che, peraltro, ove fosse in contestazione la più generale

incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'Invim il

Collegio rimettente ha omesso l'impugnazione delle relative norme

regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,

sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost.,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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