Corte costituzionale

Ordinanza n. 546/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)

promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato,

iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza indicata in

epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida senza

patente, sospesa, nella specie, a seguito di un provvedimento di

diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma e

24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità) nella parte in cui non fissa un termine

massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione (in quanto

il provvedimento di sospensione della patente non è automaticamente

collegato all'esistenza di un provvedimento di diffida) e, in via

subordinata, per l'infondatezza della stessa;

Considerato che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, nella

specie, il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso

anche sul presupposto della diffida;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto più volte occasione

di dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1

legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3

Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del 1987) e che non appaiono

prospettati, nell'ordinanza di rimessione, motivi tali da indurre a

discostarsi da siffatta giurisprudenza;

che, d'altronde, appare del tutto inconferente il richiamo

all'art. 24 Cost. considerata la natura della diffida (che si

concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i

princi'pi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti

riduttivi o compressivi delle libertà individuali: (cfr. ord. n. 499

del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa diffida viene

pronunciata (che consiste in un procedimento che sfocia in

provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo:

(cfr. sent. n. 76 del 1970);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Prato va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la

sicurezza e la pubblica moralità) sollevata, in riferimento agli

artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari