Corte costituzionale

Ordinanza n. 542/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il

2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Genova, iscritta al n. 965 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Traverso

Giovanni contro l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19

della legge 13 aprile 1977, n. 114, senza il riconoscimento della

deduzione a favore del ricorrente degli oneri costituiti da

contributi previdenziali volontari pagati dal coniuge, la Commissione

tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 2 febbraio 1979

(reg. ord. n. 965 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge citata;

che secondo la Commissione, per effetto della citata

disposizione l'onere in questione non poteva più essere dedotto dal

reddito del ricorrente, ma neppure poteva essere dedotto dal coniuge

per insufficienza dei propri redditi, nonostante che sotto la vigenza

della precedente normativa sul cumulo dei redditi quest'ultimo avesse

pagato i detti contributi, con l'esatta prospettiva della loro

deducibilità;

che, a parere della Commissione la disposizione impugnata

sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando

la posizione tributaria dei coniugi più poveri;

che appariva inoltre iniquo, ad avviso del giudice a quo, non

consentirne ora la deduzione con una legge retroattiva, così ledendo

l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente nel momento

in cui gli oneri vennero sostenuti;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la legge 13 aprile 1977, n. 114, in aderenza ai

principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa

della illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi, ha

disposto con gli artt. 19 e 20 che l'imposta si applica separatamente

sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge e che gli oneri

previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito

complessivo del coniuge che li ha sostenuti;

che con l'adozione del sistema di tassazione separata del

reddito dei coniugi trova così puntuale e razionale applicazione il

principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che

lo sostiene, per cui non può il principio stesso non valere anche in

materia di deducibilità di contributi previdenziali volontari pagati

dalla moglie;

che non sembra neppure conferente il richiamo, contenuto

nell'ordinanza di rimessione, al convincimento dei contribuenti

riguardo alla prospettiva della deducibilità di detto onere, in

quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere

oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di

ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del

contribuente (cfr. sent. n. 143 del 1982);

che pertanto nessuno degli invocati parametri può avvalorare la

censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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