Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/2000

Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

  • art. 1legge 13/1999
  • art. 3legge 13/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,

della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino

della legislazione in materia forestale e di tutela della

vegetazione), promossi con tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998

dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione

staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 11 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Zulian Renato e di Sottile

Sebastiano, nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di giudizi diretti all'annullamento del

diniego di concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego

del nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939

espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di

Catania (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999),

il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con tre

ordinanze, di identico contenuto, emesse il 9 dicembre 1998, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16

(Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della

vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A

e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori

generali;

che il giudice a quo premette che la questione di

legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio di

merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso;

che la norma testé citata definisce le attività edilizie consentite

nelle zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei

boschi e delle fasce forestali, pone un limite di rispetto di

duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al

comma 2, pone una deroga relativa alla possibilità per i p.r.g. di

prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto

dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia

territoriale massima di 0,30 mc/mq;

che il tribunale amministrativo regionale rileva che il

legislatore regionale ha inteso introdurre un vincolo di

immodificabilità assoluta per i terreni boschivi, in quanto non ha

escluso le zone A e B dall'ambito di operatività del divieto di

edificabilità e ciò in contrasto con le previsioni della legge

8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del

d.l.27 giugno 1985, n. 312);

che la legge n. 431 del 1985, pur estendendo il vincolo

paesaggistico a talune parti del territorio ritenute meritevoli di

tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e

boschi (art. 1, lettera g), ha tuttavia escluso il vincolo per le

anzidette zone A e B;

che - sempre secondo il giudice rimettente - pur dovendosi

riconoscere al legislatore regionale, in forza della competenza

legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello statuto,

la facoltà di dettare deroghe rispetto alle normative nazionali,

tuttavia la diversità della disciplina non dovrebbe essere né

arbitraria né irrazionale, con la compromissione totale del diritto

di proprietà;

che ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di

rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli

artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto, contrariamente a

quanto avviene per il territorio nazionale ed a fronte di quanto

previsto per altri vincoli, ha la potenzialità di determinare il

degrado di aree già garantite dall'ordinamento giuridico con misure

limitative della facoltà di edificazione meno penalizzanti e,

comunque, più compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari

valenza costituzionale;

che verrebbe a determinarsi, inoltre, una ingiustificata

discriminazione fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B

del territorio regionale e quelli di aree analoghe ricadenti nel

territorio nazionale, ovvero di aree ricadenti in zone A e B, ma

limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc.

che non apparirebbe rilevante - secondo il giudice a quo - al

fine di mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di

cui al secondo comma del medesimo art. 10, in quanto la deroga in

esso prevista sarebbe frutto di una discrezionalità

dell'Amministrazione interessata, tenuto anche conto che l'indice di

densità territoriale è estremamente basso (0,30 mc/mq);

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.

n. 125 del 1999 si è costituita, con memoria depositata fuori

termine, la parte privata del giudizio a quo Renato Zulian;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.

n. 219 del 1999 si è costituita la parte privata Sottile Sebastiano,

la quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono

in zona B e rilevata la contraddittorietà della definizione della

zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia

pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della

questione;

che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuta la Regione

Siciliana che ha concluso per la manifesta infondatezza della

questione, osservando che la normativa regionale (art. 4), a

differenza di quella statale, conterrebbe una puntuale e specifica

definizione giuridica di "bosco", ancorandola a parametri ben

definiti (estensione, specie e qualità delle piante presenti,

densità di copertura del suolo) e considerando sinonimi i termini

"boschi e foreste" e disponendo, al terzo comma, che "non si

considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi

urbani, i giardini e i parchi privati...", con la conseguenza -

secondo l'assunto della difesa regionale - che neppure se all'interno

di un conglomerato urbano dovesse darsi una estensione di piante

forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di "bosco", essa non

andrebbe qualificata come tale e, quindi, non andrebbero applicate

nella relativa fascia di rispetto, le previsioni di cui alla norma

impugnata;

che nel corso della discussione all'udienza del 24 ottobre

2000 la difesa della Regione Siciliana si è richiamata alla

sopravvenuta legge 19 agosto 1999, n. 13, sottolineando che gli

artt. 1 e 3 hanno sensibilmente modificato le norme censurate,

ridefinendo il concetto di bosco ed innovando sull'ampiezza della

fascia di rispetto e sulla relativa disciplina.

Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate,

può essere disposta la riunione dei giudizi;

che in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, è

stata approvata e pubblicata (Bollettino Ufficiale 23 agosto 1999,

n. 40) la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla

legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della

legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri di

intervento più rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione

dei beni paesaggistici ambientali (v. sentenza n. 327 del 1990;

n. 151 del 1986), ha disposto, tra l'altro, con la legge

sopravvenuta, la sostituzione (nell'art. 3) del denunciato articolo

10 della legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia

della ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del

bosco e sia del sistema di deroghe;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento sia della disposizione denunciata sia del

quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di

rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la

definizione dei giudizi pendenti avanti allo stesso giudice

rimettente e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a

base delle ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari