Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442

(rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di

Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo,

iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e

442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale,

lamentando che essi consentono l'applicazione della pena richiesta

senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13,

primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma,

della Costituzione;

Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate

con sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi

argomenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del

codice di procedura penale, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma,

101 e 111, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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