Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1973

Altra decisione · depositata il 30/04/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo

comma, del codice di procedura penale (nel testo modificato dal d.l. 1

maggio 1970, n. 192, e dalla legge 1 luglio 1970, n. 406), promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Varese nel

procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, iscritta al n. 60

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Pignatelli Clorinda, denunciata in stato di arresto per il reato di cui

all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Varese

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta,

dopo condanna a pena detentiva, la scarcerazione dell'imputato

illegittimamente detenuto, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della

Costituzione;

che dalla ordinanza di rimessione risulta che la difesa

dell'imputata aveva dedotto l'illegittimità dell'arresto in flagranza

e conseguentemente aveva chiesto che, ai sensi dell'art. 239 del codice

di procedura penale, fosse disposta l'immediata scarcerazione

dell'imputata, in quanto arrestata fuori dei casi consentiti dalla

legge;

che, secondo il pretore di Varese, "a prescindere dalla soluzione

che in proposito si ritenga di seguire", assume carattere preliminare

la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 275

cod. proc. pen., limitatamente all'ipotizzato divieto di scarcerazione

nel caso di illegittima detenzione della persona poi condannata a pena

detentiva, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur avendo astrattamente

affermato la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, ha

omesso di porsi in concreto il problema della legittimità dell'arresto

in flagranza dell'imputata;

che d'altra parte la soluzione di tale problema, di pertinenza del

giudice a quo, costituisce, nella specie, elemento necessariamente

pregiudiziale al fine della valida instaurazione del processo

incidentale di legittimità costituzionale;

che pertanto si rende necessario, nei sensi sopra esposti, un nuovo

esame della rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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