Corte costituzionale

Ordinanza n. 539/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse, il 22 settembre

1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Thuile

Rudolf ed altro contro il comune di Terlano ed altro, iscritta al

n. 181 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e

il 2 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento

civile vertente tra Ghiringhelli Angela e il comune di Castronno,

iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

22 settembre 1999 (r.o. n. 181 del 2000), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421);

che detta disposizione prevede che l'indennità dovuta in

caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al

minor valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata

dall'espropriato;

che, ad avviso del giudice a quo la norma in questione si

porrebbe in contrasto sia con l'art. 42 della Costituzione, in quanto

nella determinazione dell'indennità di esproprio imporrebbe un

criterio disancorato dalle caratteristiche essenziali del bene, per

agganciarlo alla valutazione, eventualmente erronea, fattane dal

proprietario ai fini della dichiarazione ICI, sia con l'art. 3 della

Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra

proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del

bene per effetto di occupazione appropriativa ed ancor più con

l'evasore totale dell'imposta, al quale la norma non sembrerebbe

applicabile;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, sia pure in riferimento ad ulteriori parametri

costituzionali, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del

2 marzo 2000;

che il giudice a quo sottolinea, in particolare, la

peculiarità della fattispecie, allorché l'espropriato, già colpito

dalla sanzione fiscale a seguito di accertamento da parte

dell'amministrazione comunale, viene, altresì, a subire una

ulteriore penalizzazione, giacché il valore di riferimento - secondo

una interpretazione letterale della norma - verrebbe ad essere quello

indicato nella dichiarazione dell'interessato ai fini ICI e non

quello determinato a seguito dell'accertamento dell'Ente impositore,

con conseguente violazione del principio del "giusto indennizzo" o

del "serio ristoro";

che la norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto

con l'art. 53 della Costituzione per violazione del principio del

concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva

e del criterio di progressività cui è informato il sistema

tributario;

che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze ha

prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, vanno riuniti e, conseguentemente, decisi;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate

infondate dalla Corte con sentenza n. 351 del 2000;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che

possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le

questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di

Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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