Corte costituzionale

Ordinanza n. 534/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 36legge 448/1998
  • art. 1legge 662/1996
  • art. 3-bislegge 140/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e

182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dagli

artt. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), e 36, comma 1, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo) e dell'art. 36, comma 5, della stessa

legge n. 448 del 1998, promossi con ordinanze emesse il 9 e il

23 maggio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Treviso,

rispettivamente iscritte ai nn. 429, 477 e 478 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 e

38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi d'appello - vertenti in

materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle

sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il

tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico

contenuto, emesse il 9 maggio (r.o. n. 429 del 2000) ed il 23 maggio

del 2000 (r.o. nn. 477 e 478 del 2000), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio

1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e

lo sviluppo);

che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute

nelle more dei giudizi a quibus e contenenti una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle

somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate

sentenze - vengono a ledere:

a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo una

liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e

dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato

deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati

aventi diritto alla c.d. cristallizzazione;

b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali

diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;

che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal

rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del

1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione

dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in

assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del

creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale

del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con

l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS,

in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in

giudizio;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 429 e 477 del 2000, si

è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base

di uguali motivazioni;

che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale

rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di

costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla

questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che

le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte

di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli

interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate

sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di

diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con

riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel

rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che

alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la

questione va dichiarata manifestamente infondata;

che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di

ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione

dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai

magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre

questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento

all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le

ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio

1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e

lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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