Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 26

maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Montepulciano sui ricorsi riuniti proposti da Maran Giulio ed altra,

iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore prof. Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che la Commissione tributaria di primo grado di

Montepulciano, con ordinanza 26 maggio 1982, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), a norma

del quale "Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è

prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta

sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita

irregolarmente, salvo che si tratti d'irregolarità meramente formali".

Considerato che la medesima questione di legittimità

costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa

Corte n. 186 del 1982 e che non vengono addotti argomenti nuovi, i

quali possano portare ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche"), proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di

Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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