Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1980

Altra decisione · depositata il 14/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-terlegge 592/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies,

comma prima, legge 4 agosto 1971, n. 592 (interventi in favore

dell'agricoltura) promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1975 dal

Tribunale di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra l'Opera per

la valorizzazione della Sila e Solima Luigi ed altri, iscritta al n.

222 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Opera per la valorizzazione

della Sila e di Solima Luigi ed altri;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per l'Opera Sila e per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

ritenuto che con d.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410 (G. U. 31

dicembre 1951, n. 299, suppl. ord.) si dispose l'approvazione del

piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la

valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel Comune di

Bisignano della superficie di ettari 166.01.10 nei confronti della

ditta Vincenzo Solima fu Rosalbino e se ne trasferì la proprietà

all'Opera Sila ordinandosene la immediata occupazione; che con altro

d.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1423, pubblicato nello stesso supplemento

della G. U., si dispose l'approvazione del piano particolareggiato di

espropriazione, compilato dalla Opera Sila per i terreni ricadenti nel

Comune di S. Sofia Epiro della superficie di ettari 26.80.30 nei

confronti della ditta Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e se ne

trasferì la proprietà alla Opera Sila ordinandosene l'immediata

occupazione. Il tutto sebbene in data 26 aprile 1951 fosse deceduto, ab

intestato, Vincenzo Solima, alla cui successione erano stati chiamati i

figli Angela, Rosario, Luigi e Marco (o Marcantonio);

che con atto 21 gennaio 1954, Rosario e Luigi Solima fu Vincenzo

convennero avanti il Tribunale di Cosenza la Opera Sila perché fosse

condannata, con sentenza provvisoriamente esecutiva, "all'immediato

rilascio di tutti i beni" (sia di quelli compresi nei due decreti, sia

degli altri, nel cui possesso la Opera Sila, pur non essendovi

compresi, si sarebbe immessa), nonché "ai frutti dalla data

dell'arbitraria occupazione ed ai danni tutti, niuno escluso, spiegando

che tali danni debbono comprendere anche il valore venale dei beni

qualora si ritenesse l'Opera esente dall'obbligo di restituirli in

natura. Con gli interessi sul capitale di condanna del 5% e col favore

delle spese ed onorari di lite";

che a sostegno della domanda gli attori denunciavano

l'incostituzionalità della legge 12 maggio 1950, n. 230, in virtù

della quale i decreti presidenziali erano stati adottati, nonché dei

due decreti perché a) la espropriazione era stata disposta nei

confronti del deceduto Vincenzo Solima, b) comunque, nessuno degli

eredi di Vincenzo era proprietario di più di trecento ettari per

ciascuno, e, pertanto, versava nelle condizioni previste nella legge n.

230/1950, c) né, infine, i terreni, colpiti da esproprio, erano

suscettibili di miglioramenti maggiori di quelli realizzati dai

proprietari. Con specifico riferimento, poi, al d.P.R. n. 1410,

riflettente i terreni ricadenti nel Comune di Bisignano, ne

denunciavano la incostituzionalità perché l'espropriazione era stata

disposta in danno del solo Vincenzo Solima laddove il piano di scorporo

era stato compilato nei confronti anche di Francesco Solima, e,

pertanto, beni comuni erano stati espropriati nei confronti di uno solo

dei comproprietari,

che con ordinanza 9 luglio 1958, l'adito Tribunale dichiarò non

manifestamente infondate le questioni di costituzionalità rinviandone

l'esame a questa Corte, che con sentenza 9 luglio 1959, n. 41, le

dichiarò non fondate in riferimento alla legge n. 230/1950 e al d.P.R.

18 dicembre 1951, n. 1423, attinente ai terreni situati nel Comune di

S. Sofia Epiro: più precisamente, in ordine agli artt. 5 e 8 della

legge n. 230/1950 ribadì gli orientamenti giurisprudenziali della

Corte e della Cassazione in virtù dei quali a) i provvedimenti di

scorporo adottati dal Governo in attuazione dell'art. 5 hanno natura

formalmente e sostanzialmente legislativa e non meramente esecutiva e,

pertanto, non sussiste la elusione del precetto contenuto nell'art. 113

Cost., il quale riguarda gli atti amministrativi, e b) il pagamento

dell'indennizzo in titoli anziché in denaro e la redimibilità di tali

titoli solo ad una certa epoca non implicano violazione dell'art. 42

Cost.; ritenne poi insussistenti i due eccessi di delega, che, a

giudizio del Tribunale di Cosenza, avrebbero viziato il d.P.R. n.

1423/1951, in quanto, in base al ripetuto art. 2, il provvedimento

doveva essere intestato a Vincenzo Solima, proprietario al 15 novembre

1949 e al 20 maggio 1950, sebbene egli fosse deceduto il 26 aprile

1951, ed i figli di lui, proprietari alla data della espropriazione,

mai avessero individualmente posseduto, fino al momento dello scorporo,

una quantità di terreni superiore a trecento ettari. Con riferimento

invece, al d.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410, con ordinanza 9 luglio

1959, n. 42, dispose che gli atti fossero restituiti al Tribunale di

Cosenza perché chiarisse 1) se e a chi fosse intestato il piano di

scorporo dei terreni ricadenti nel Comune di Bisignano, 2) quali

fossero le complessive consistenze terriere, al 14 novembre 1949, di

ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco Solima, 3) a chi

effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in catasto al

14 novembre 1949 i terreni espropriati con il d.P.R. n. 1410/1951.

Riassunta avanti il giudice a quo la causa, nella quale intervennero i

due altri eredi di Vincenzo e cioè Angela e Marco (o Marcantonio)

Solima, ed esperita consulenza ad Opera dell'ing. Italo Caracciolo, il

quale, tra l'altro, precisò che, a suo avviso, l'Opera Sila non aveva

occupato, in danno dei Solima, terreni che non fossero compresi nei

decreti presidenziali di esproprio, il Tribunale di Cosenza, con

ordinanza del 16 aprile 1963, rimise di bel nuovo le parti avanti la

Corte costituzionale, che, con sentenza 23 maggio 1964, n. 41, ritenne

insussistenti i due eccessi di delega, sostanzialmente identici a

quelli già disattesi in riguardo al d.P.R. n. 1423/1951, ma dichiarò

l'illegittimità, per eccesso di delega rispetto agli artt. 4 e 5 della

legge n. 230/1950 e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo,

Cost., del d.P.R. n. 1410/1951 perché emesso in danno del solo

comproprietario Vincenzo anche per la quota di comproprietà, di cui il

piano di scorporo aveva previsto l'espropriazione in danno di Francesco

Solima;

che, riassunto il giudizio di merito con atto 12 giugno 1964,

l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva 27 gennaio 1 marzo

1965,1) respinse i capi della domanda attrice, relativi ai beni

espropriati con il d.P.R. n. 1423/1951, siti nel Comune di S. Sofia

Epiro, 2) in accoglimento, invece, della domanda attrice nella parte

riflettente i beni ricadenti nel Comune di Bisignano, dichiarò che

detti beni non erano mai usciti dal patrimonio dei germani Vincenzo e

Francesco Solima e, pertanto, 3) condannò l'Opera Sila al risarcimento

dei danni subiti dagli attori e intervenienti eredi di Vincenzo Solima

in conseguenza della mancata restituzione dei beni stessi nei limiti

precisati in motivazione;

che, con separata ordinanza designò consulente il dottor Nicola

Catanzaro cui affidò l'incarico di determinare i danni rimettendo le

parti, che avevano formulato riserva di appello avverso la sentenza non

definitiva, avanti il giudice istruttore. Depositata la relazione,

alla quale mossero critiche tutte le parti, e restituita la causa al

Collegio, questo, con sentenza definitiva 25 gennaio - 5 febbraio 1969,

condannò la Opera Sila al pagamento, in favore dei germani Solima,

della somma di lire 559.736.883, con gli interessi legali dal 21

gennaio 1967 al soddisfo, e a tre quarti delle spese di giudizio,

respingendo le altre domande dei Solima e compensando l'altro quarto di

spese;

che, spiegati tempestivamente appelli principale della Opera Sila e

incidentale dei germani Solima, con sentenza 27 gennaio - 18 febbraio

1971, notificata, ad istanza dei germani Solima alla Opera Sila, il 13

marzo 1971 (e, quindi, passata in giudicato il 12 maggio 1971), 1)

dichiarò cessata la materia del contendere relativa ai motivi

d'impugnazione della Opera Sila, riferentisi alla parziale

illegittimità del d.P.R. n. 1410/1951, per avvenuta rinuncia da parte

dell'opera stessa la quale riconobbe che la Corte costituzionale aveva

dichiarato l'illegittimità del decreto n. 1410/1951 nel suo insieme,

e confermò per il resto la sentenza non definitiva 27 gennaio - 1

marzo 1965 del Tribunale di Cosenza, 2) in parziale riforma della

sentenza definitiva del Tribunale condannò l'Opera Sila al pagamento

della somma di lire 271.856.200, oltre gli interessi legali su detta

somma dal 21 gennaio 1954 sino all'effettivo pagamento; 3) dichiarò

interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo

grado; che, avverso l'atto di precetto, intimato, sotto la data del 13

ottobre 1971, da Luigi Solima in proprio e in qualità di procuratore

generale dei tre suoi germani, per il pagamento della sorte e degli

interessi portati dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro nel

frattempo passata in giudicato, con detrazione di lire cento milioni

corrisposte il 22 giugno 1971 dalla Opera Sila, spiegò opposizione la

Opera Sila con atto, notificato il 15 ottobre 1971, deducendo che nella

Gazzetta Ufficiale n. 205 del 14 agosto 1971 era stata pubblicata la

legge 4 agosto 1971, n. 592 (entrata, quindi, in vigore il 29 agosto

1971), per l'art. 2, terdecies, primo comma, della quale "al pagamento

di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni

conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in dipendenza di

espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si

provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la riforma

fondiaria redimibile 5 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n.

841, da emettere con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto

del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 successivo", e chiedendo, quindi,

dichiararsi più non essere tenuta essa Opera al pagamento. I Solima,

costituitisi mediante comparsa di risposta 16 novembre 1971,

obiettarono che non il giudice ordinario, ma il Consiglio di Stato ai

sensi dell'art. 27, n. 4, t.u. del 1924 era competente a statuire

sulla vicenda, che l'art. 2, terdecies, comma primo, della legge n.

592/1971 era inapplicabile per essere la sentenza della Corte d'appello

di Catanzaro, mandata ad esecuzione, già passata in giudicato, che la

ripetuta disposizione, ove la si fosse ritenuta applicabile, era

affetta da illegittimità per contrasto con gli artt. 24,42 e 113

Cost., che, comunque, la Opera Sila era tenuta a promuovere la

emissione dei titoli della riforma fondiaria e a procurarne la consegna

ai creditori, nonché a corrispondere gli interessi in moneta contante

e la differenza tra il prezzo di mercato e il tasso di emissione;

pertanto, chiesero il pagamento in contanti della somma di lire

54.160.000, oltre gli interessi legali dal 23 febbraio 1973 al

soddisfo, previa declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art.

2, terdecies, comma primo, legge n. 592/1971;

che successivamente la Opera Sila comunicò ai Solima che il

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con suo decreto 18 dicembre

1971, aveva autorizzato il pagamento della somma capitale liquidata in

lire 271.856.209, degli interessi al 21 dicembre 1971 liquidati in lire

243.925.780 e delle spese al netto in lire 13.075.000, da corrispondere

in titoli del prestito della riforma fondiaria, depositati presso la

Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, ed aveva ordinato che tutti i

detti titoli venissero svincolati a favore dei Solima. Costoro, con

ogni riserva, presentarono al Tribunale di Cosenza istanza di svincolo

di detti titoli limitatamente a lire 404.899.000; istanza, accolta,

nella misura di lire 402.707.000, con decreto 7 ottobre 1972 del

Tribunale, a seguito del quale la Cassa di risparmio li acquistò per

la somma complessiva di lire 379.940.767, per modo che precetto e

opposizione rimasero in piedi per il conseguimento della differenza fra

il valore nominale ed il prezzo ricavato dalla vendita al corso di

borsa e per i relativi interessi;

che, dal suo canto, la Opera Sila, nella conclusionale 8 aprile

1974, negò applicarsi l'art. 27, n. 4, del t.u. delle leggi sul

Consiglio di Stato perché trattavasi non già di dare esecuzione ad

una sentenza, sibbene di valutare l'incidenza, su di un giudicato

perfezionatosi, di disposizione normativa sopravvenuta; soggiunse che

con l'art. 2, terdecies, comma primo, della legge n. 592/1971 si era

verificata una sorta di novazione soggettiva ex lege; contestò,

comunque, di detta norma la illegittimità;

che è andato, invece, in diverso avviso il Tribunale adito, il

quale, con ordinanza 15 gennaio 1975 regolarmente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 16 luglio

1975 (n. 222 R.O. 1975), ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità dell'art. 2, terdecies, comma primo, della

legge 4 agosto 1971, n. 592, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113

Cost., sospendendo il giudizio;

che avanti la Corte si è costituito Luigi Solima in proprio e

quale procuratore generale, giusta procura con firma autenticata il 4

marzo 1974 per notaio Marranghello di Napoli, dei germani Rosario,

Angelo e Marco (o Marcantonio), rappresentato, in virtù di mandato,

dall'avv. Cesare Gabriele (poi mancato ai vivi il 9 luglio 1976), e

mediante comparsa di costituzione depositata il 5 maggio 1975, in cui

si è concluso dichiararsi l'irrilevanza della questione di

legittimità dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge 4 agosto

1971, n. 592, perché inapplicabile a sentenza, passata in giudicato al

momento della sua entrata in vigore, e, in subordine, dichiararne la

fondatezza. È intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri

e si è costituita per l'Opera Sila l'Avvocatura generale dello Stato

mediante atto depositato l'11 giugno 1975, in cui ha concluso per la

dichiarazione d'infondatezza della prospettata questione di

costituzionalità;

che i Solima hanno illustrato le già prese conclusioni mediante

memoria sottoscritta dall'avv. Carlo Martuccelli (difensore, giusta

procura autenticata il 24 ottobre 1979 per notaio Maddalena, di Luigi

Solima in proprio e quale procuratore generale dei fratelli Angela

giusta procura 20 agosto 1960 per notaio Maddalena, e Rosario e Marco

giusta procura 2 marzo 1962 per dott. Durante, coadiutore del notaio

Maddalena) e depositata il 31 gennaio 1980;

che all'udienza pubblica del 13 febbraio 1980, cui la trattazione

della questione era stata rinviata dalla pubblica udienza del 21

novembre 1979, l'Avvocatura dello Stato ha illustrato le conclusioni

già formulate;

che nella ordinanza 15 gennaio 1975 il Tribunale di Cosenza ha

detto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

sollevata in subordine dai Solima "perché in tema di successione delle

norme giuridiche nel tempo vige il principio della irretroattività

enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, il

quale preclude l'applicazione della legge nuova non soltanto ai

rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche

a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, quando l'applicazione

della nuova legge importi il disconoscimento degli effetti già

verificati del fatto passato o tolga efficacia, in tutto o in parte,

alle conseguenze attuali o future del fatto medesimo e che tale

principio cardine dell'ordinamento giuridico trova conferma negli artt.

73 della Costituzione e 10 delle predette disposizioni, per cui la

norma dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge n. 592 del 1971,

se applicabile, precluderebbe o limiterebbe l'autorità del giudicato

posto a fondamento del precetto opposto, già eseguito, peraltro, con

pagamento parziale in contanti". Prosegue il Tribunale, cui non è

stata presente la sent. 9 luglio 1959, n. 41, resa da questa Corte nel

corso del giudizio definito con la sentenza 25 gennaio - 5 febbraio

1969 della Corte d'appello di Catanzaro, che la ripetuta disposizione,

consentendo il pagamento di una somma di denaro a titolo di

risarcimento danni per espropriazione illegittima in titoli della

riforma fondiaria di valore notoriamente inferiore appare in contrasto

sia con l'art. 3 Cost. che sancisce la parità dei cittadini di fronte

alla legge, sia con l'art. 24 circa la tutela giurisdizionale dei

propri diritti, specie se assistiti da un giudicato, sia con l'art. 42

circa la statuita indennizzabilità effettiva di un esproprio specie se

riconosciuto, come nel caso, illegittimo, sia con l'art. 113 circa la

tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica

Amministrazione e senza alcuna limitazione per determinate categorie di

atti. Né, sempre a giudizio del Tribunale, la questione di

legittimità verrebbe meno a causa dell'art. 8 della legge 12 maggio

1950, n. 230 perché, "altrimenti, la parte soggetta all'esproprio,

specie se riconosciuto illegittimo, non avrebbe, come nella generalità

dei casi, il diritto all'integrale risarcimento del danno sofferto,

donde un ulteriore ipotetico contrasto con il citato art. 3 della

Costituzione";

che nell'atto, depositato l'11 giugno 1975, l'Avvocatura dello

Stato obietta che, ove si riguardi la pretesa dei Solima come diretta

al risarcimento del danno, non si può elevare a parametro della

questione di legittimità il precetto costituzionale che sancisce un

indennizzo in caso di espropriazione della proprietà privata, che la

difesa dei diritti, esercitata dalle parti private anche avanti la

Corte, esclude la violazione in concreto degli artt. 24 e 113 Cost., e

che, infine, l'applicabilità al caso della disposizione normativa

impugnata non implica violazione dell'art. 73 Cost., nonché dell'art.

10 delle disposizioni sull'applicazione della legge in generale. Né

infine, sempre ad avviso dell'Avvocatura, riuscirebbe dalla norma

impugnata offeso l'art. 3 non solo perché, più che di risarcimento di

danno provocato da illecito, è da far parola di aestimatio della

diminuzione patrimoniale provocata dalla mancata restituzione dei beni

espropriati in virtù di un decreto legislativo successivamente

dichiarato illegittimo, ma anche perché il pagamento in contanti non

è qualcosa di giuridica mente diverso dal pagamento con titoli

commerciabili in borsa, che fruiscono dell'interesse annuo del 5%

netto. Nel corso della discussione orale, infine, l'Avvocatura ha

richiamato la sentenza 8 luglio 1975, n. 183, con qui questa Corte ha

ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, la

questione di legittimità dell'art. 2 terdecies, comma primo, 1 della

legge 4 agosto 1971, n. 592, in atto impugnato;

che, dal loro canto, i Solima, nelle deduzioni depositate il 5

maggio 1975, ripetono che il Tribunale avrebbe dovuto reputare

irrilevante la questione per essere il primo comma dell'art. 2

terdecies inapplicabile alla specie visto che la sentenza, con cui la

Corte di Catanzaro aveva condannato la Opera Sila al pagamento dei

danni, era passata in giudicato il 12 marzo 1971, mentre la legge era

stata promulgata il 4 agosto 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

il successivo 14; nel merito della prospettata questione si rifanno

alla motivazione della ordinanza di rimessione. Nella memoria

depositata il 31 gennaio 1980, insistono nella eccezione d'irrilevanza

delle questioni perché della norma impugnata non è prevista

l'efficacia retroattiva e ribadiscono la diversità di posizioni, che

si converte in offesa dell'art. 3, dell'espropriato in forme legali e

di chi sia stato privato del suo bene in virtù di atto dichiarato

illegittimo; contestano, infine, l'argomentazione esposta per ultima

dall'Avvocatura sul riflesso che la norma impugnata impone ad una

limitata categoria di creditori di accettare in pagamento titoli, i

quali, per loro natura e nell'attuale contesto economico, hanno valore

inferiore al normale, e non prevede un conguaglio che consenta di

conseguire il risarcimento nella misura esatta nella quale è stato

liquidato;

considerato che oggetto delle conclusioni ultime dei Solima avanti

il Tribunale di Cosenza era il pagamento in contanti della somma di

lire 54.160.000 oltre gli interessi legali dal 23 febbraio 1973 al

soddisfo;

che la eccezione d'irrilevanza, in cui insistono anche in questa

sede i Solima, non impedisce alla Corte di sciogliere il dubbio,

sollevato dal Tribunale nella motivazione ma non emerso nel dispositivo

della ordinanza di rimessione, sul se il principio di irretroattività

tragga conferma non solo dall'art. 10 disp. sulla legge in generale, ma

anche dall'art. 73 Cost.; dubbio che, se risolto affermativamente, non

consentirebbe alla norma impugnata di precludere o, quanto meno, di

violare l'autorità del giudicato;

che il dubbio, in tali termini prospettato, non ha ragione di

esistere perché questa Corte ha costantemente negato all'art. 73 il

significato di imprimere al principio di irretroattività rilevanza

costituzionale fuori della materia penale, nella quale, con il rispetto

dell'eccezione imposta dal favor rei che persuade ad assegnare

efficacia retroattiva alla legge più favorevole al reo, l'art. 25,

comma secondo, statuisce che nessuno può essere punito se non in forza

di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (sentt.

n. 9/1959; 23/1967; 19/1970). Pertanto l'art. 73 Cost. non impedirebbe

alla norma impugnata di prevalere sull'autorità del giudicato

promanante dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la

conseguenza che i rapporti tra la Opera Sila e i Solima rinvenirebbero

la loro disciplina non nella sentenza, sibbene nella norma impugnata,

ma è appena il caso di soggiungere che lo scrutinare se l'art. 2

terdecies, comma primo, interpretato a stregua dei criteri dettati

nell'art. 12 disp. sulla legge in generale, si applichi anche ai

rapporti, che pur abbiano formato oggetto di sentenza passata in

giudicato, è operazione che, estranea ai compiti di questa Corte, è

riservata al magistero del giudice del merito; magistero che il

Tribunale non ha esercitato perché, senza dare neppure atto della

exceptio iudicati, opposta dai Solima alle due deduzioni di novazione

soggettiva e di modo di estinzione del debito accertato dalla Corte di

Catanzaro, dalla Opera Sila basate sulla norma impugnata, si è

limitato ad ipotizzare la prevalenza della legge sopravvenuta sul

preesistente giudicato laddove l'interpretazione, ai fini della

individuazione dei limiti temporali di sua applicabilità, dell'art. 2,

terdecies, comma primo, tanto più si esigeva puntuale per quanto il

Tribunale aveva preso le mosse dalla affermazione della normale

inapplicabilità della legge agli effetti non ancora verificatisi di

fatti anteriori. Ditalché altra alternativa non si apre alla Corte

all'infuori di restituire gli atti al Tribunale onde questo proceda in

assoluta libertà di giudizio alla valutazione di rilevanza della

prospettata questione, o, in ipotesi, conosca del merito della

opposizione della Opera Sila al precetto intimatole dai Solima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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