Corte costituzionale

Ordinanza n. 526/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanze emesse:

1) il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria

sull'appello proposto da Tropea Domenico, iscritta al n. 446 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 27 ottobre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria sulle

richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri, iscritta al n.

453 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 19

novembre 1993 e 27 ottobre 1992, rispettivamente pervenute il 26

giugno 1995 e il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,

successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e

27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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