Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, commi secondo e

quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e

dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione,

modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26

novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul

ricorso proposto da Rizzo Paolo contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 1986 (pervenuta a

questa Corte il 3 luglio 1990), il Tribunale amministrativo regionale

del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in

riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e

quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e agli artt. 3 e 97

della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985,

n. 705, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della

Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione);

che, secondo il giudice a quo, l'art. 51, secondo comma, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - nel prevedere la costituzione di più

commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di

idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati

superi le ottanta unità - contrasterebbe da un lato con l'art. 76

della Costituzione, discostandosi dal dettato dall'art. 5 della legge

(di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in

materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi,

al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma) e

dall'altro lato con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non

assicurando la previsione di più commissioni per un medesimo

raggruppamento disciplinare né la par condicio dei partecipanti né

il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della

pubblica Amministrazione;

che, secondo il giudice a quo, l'art. 10 della legge 9 dicembre

1985, n. 705 (contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) contrasterebbe a) con l'art. 24 della

Costituzione (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), in

quanto l'interpretazione legislativa di una precedente norma di

delega in senso conforme alla norma delegata verrebbe ad incidere

sulla possibilità di difesa del cittadino, che resterebbe "privato

della possibilità di far valere nei confronti della norma delegata

la violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo

dell'eccesso di delega"; b) con gli artt. 134, 136 e 137 della

Costituzione nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, in quanto, essendo intervenuta tale norma

interpretativa dopo che la Corte costituzionale era stata già

investita dell'esame di costituzionalità della norma delegata in

questione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la norma

in questione verrebbe sostanzialmente "ad impedire il sindacato della

Corte costituzionale sulla norma delegata, incidendo sulle

prerogative della Corte", dovendo essere precluso al legislatore di

"incidere con effetto retroattivo sulla norma di delega, nell'intento

di renderla conforme alla norma delegata";

Considerato che l'ordinanza di rimessione riproduce

sostanzialmente altre coeve ordinanze emesse dalla stessa Autorità

ma pervenute con maggiore tempestività a questa Corte che si è già

pronunciata, con la sentenza n. 620 del 1987, dichiarando la non

fondatezza delle questioni;

che in tale sentenza è stato evidenziato come con l'art. 10

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, "il legislatore-interprete non

innova alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di

delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato"

sicché "dinanzi ad un intervento interpretativo meramente

tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di

costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita

dalla questione di costituzionalità della norma interpretata, quando

risulti - come qui risulta - infondata";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica), in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5,

commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28), e agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge 9

dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni

al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in

riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione

e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in

relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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