Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 36legge 448/1998
  • art. 1legge 662/1996
  • art. 3-bislegge 140/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e

182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e

dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di

Treviso nel procedimento civile INPS contro Barbaro Luigia ed altri,

iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello - vertente in

materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle

sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il

tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 23 maggio del 2000, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato

dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti

per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute

nelle more del giudizio a quo e contenenti una serie di disposizioni

dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate

dagli aventi diritto in applicazione alle citate sentenze - vengono a

ledere: a) l'art. 3 Costituzione, nella parte in cui, prevedendo una

liquidazione forfettaria del 5 degli interessi sul dovuto e

dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato

deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati

aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38 della

Costituzione, per la conseguente compressione di tali diritti di

natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;

che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal

rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del

1998, per violazione dell'art. 24 Costituzione, in quanto la

previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese

di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione

giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la

tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione

delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi

opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed

eccezioni già dedotte in giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta

infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza

della questione.

Considerato che identiche questioni, sollevate dallo stesso

tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di

costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla

questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che

le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte

di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli

interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate

sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di

diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con

riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel

rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che

alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la

questione va dichiarata manifestamente infondata;

che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di

ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione

dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai

magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre

questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanza n. 534 del

2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento

all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio

1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza

pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e

lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione - dal tribunale di Treviso, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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