Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina della imposta sul

reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 12

novembre 1981 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Belluno e il 19 gennaio 1982 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Udine, iscritte rispettivamente ai

nn.180, 181 e 182 del registro ordinanze 1982 e al n. 58 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 248 dell'anno 1982 e n. 177 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze nn.180, 181, 182 del 1982 la Commissione

tributaria di secondo grado di Belluno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.,

dell'art. 68 (rectius: art. 68, ultimo comma) del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito

delle persone fisiche, nella parte in cui la deducibilità dei costi

di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione è

limitata al 5% del costo complessivo dei beni materiali

ammortizzabili; e ciò per tutti i tipi di impresa, ponendosi così

in essere una varietà di trattamento, attesa la differenza

d'incidenza dei costi stessi nei vari settori produttivi;

che peraltro, con l'art. 35 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

il Ministro delle finanze resta autorizzato a stabilire con apposito

decreto criteri diversi di deduzione per specifici settori di

attività economica; e che appunto, in base a decreto del 13 luglio

1981, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di

pubblicazione del decreto stesso, le imprese del settore

dell'autotrasporto - cui si riferiscono le ordinanze di rimessione -

possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento

e trasformazione fino al limite del 25% del costo complessivo dei

beni;

che, ad avviso del Collegio rimettente, le modifiche di cui

innanzi starebbero a denunciare una disparità per i periodi di

imposta anteriori;

che la stessa questione è stata sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Udine (ordinanza n. 58 del 19 gennaio

1982, pervenuta il 19 agosto 1983);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza di quanto dedotto;

Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i

giudizi vanno riuniti;

che "le disposizioni legislative le quali contengono

agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne

siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e

costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto

spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all' an, ma anche

in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente

alla determinazione di dette agevolazioni" e che, d'altra parte, la

"deducibilità va concretata e commisurata dal legislatore ordinario

secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato

con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita

collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale"

(sentenze n.134 del 1982 e n.108 del 1983);

che pertanto valutazioni di tale natura appaiono sindacabili sol

quando si prospettino del tutto irrazionali o ingiustificate;

che al riguardo sembra doversi escludere che il legislatore

possa disporre per singole categorie di beni o di imprese, con una

deducibilità dei costi rigorosamente aderente alle svariate

situazioni di fatto; sicché - per le ipotesi di cui si tratta - i

criteri dettati non appaiono irragionevoli; né il quid novi

introdotto in forza del citato art. 35 del d.P.R. n. 897 è atto a

costituire indice rivelatore di irrazionalità del sistema;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 68, ultimo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597, - Istituzione e disciplina della imposta

sul reddito delle persone fisiche, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Belluno e da quella di primo grado di Udine, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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