Corte costituzionale

Ordinanza n. 518/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del

decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti), 12 del decreto-legge 9 marzo

1995, n. 66, dallo stesso titolo, 2, quarto e quinto comma, 12, terzo

e quarto comma e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, promossi

con ordinanze emesse il 17 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sez.

distaccata di Assisi, il 3 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, il 3

marzo 1995 dal Pretore di Udine, sez. distaccata di S. Daniele del

Friuli (n. 2 ordinanze), il 28 febbraio 1995 dal Pretore di Udine,

sez. distaccata di Cividale del Friuli, il 21 febbraio 1995 dal

Pretore di Udine (n. 3 ordinanze), il 14 marzo 1995 dal Pretore di

Perugia, sez. distaccata di Assisi, il 15 e il 19 febbraio 1995 dal

Pretore di Udine, sez. distaccata di Tarcento, il 3 febbraio 1995 dal

Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 167, 186, 246,

247, 274, 279, 280, 281, 288, 332, 333 e 370 del 1995 e pubblicate

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 13, 15, 19, 21, 22, 24

e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente

identico, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in

data 17 gennaio 1995 e 14 marzo 1995 (r.o. nn. 167 e 288 del 1995),

il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 12

del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti), che reiterava precedenti

decreti-legge non convertiti, e dell'art. 12 del decreto-legge 9

marzo 1995, n. 66, che ha fatto seguito al primo, a sua volta non

convertito;

che, ad avviso del giudice rimettente, le predette norme, nel

realizzare un'abrogazione dell'originale impianto sanzionatorio di

cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, violerebbero gli artt. 25 e

77 della Costituzione, in quanto la reiterazione dei decreti-legge,

con la incertezza legislativa che ne consegue, determinerebbe effetti

pregiudizievoli sul piano del rispetto dei principi di legalità e di

riserva di legge in materia penale, in assenza dei presupposti di

necessità ed urgenza che giustificano l'attribuzione al Governo di

una propria potestà legislativa;

che sarebbero, inoltre, violati: a) il combinato disposto degli

artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, in contrasto con i

principi di parità di trattamento e, ancora una volta, di riserva di

legge in materia penale, verrebbero sottratte alla disciplina dei

rifiuti quelle sostanze che la Camera di commercio inserisce nei

listini ufficiali; b) l'art. 10 della Costituzione, per il contrasto

di fondo tra i decreti-legge in esame e le direttive CEE nn. 156 e

689 del 1991, nonché il regolamento n. 259 del 1993; c) infine, gli

artt. 9 e 32 della Costituzione, che tutelano l'ambiente e la

salute;

che, con motivazioni analoghe, il Pretore di Udine, con tre

ordinanze di identico contenuto, emesse, nel corso di altrettanti

procedimenti penali, in data 21 febbraio 1995 (r.o. nn. 279, 280 e

281 del 1995), ha impugnato, in riferimento agli artt. 9, secondo

comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, gli artt. 12, quarto

comma, e 15 del decreto-legge n. 3 del 1995, nella parte in cui

rispettivamente escludono la punibilità di chi abbia effettuato, in

determinate condizioni, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici

e nocivi, e fanno venir meno l'obbligo di autorizzazione e iscrizione

all'albo nazionale per chi effettui lo stoccaggio, nell'ambito dello

stesso insediamento produttivo, con le modalità prestabilite;

che le medesime norme, con riferimento agli stessi parametri

costituzionali, sono state censurate dai Pretori di Udine, sezione

distaccata di San Daniele del Friuli (ordinanze r.o. nn. 246 e 247

del 1995, emesse in data 3 marzo 1995), e sezione distaccata di

Tarcento (ordinanza r.o. n. 333 del 1995, emessa in data 19 febbraio

1995);

che il Pretore di Trieste, con due ordinanze di identico

contenuto, emesse in data 3 febbraio 1995 (r.o. nn. 186 e 370 del

1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 3 del 1995

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, con

l'affidare all'autorità amministrativa il potere di includere o meno

un determinato materiale in un listino, sottraendolo alla normativa

sui rifiuti, rischierebbe di dare origine ad ingiustificate

disparità di trattamento tra regione e regione nonché tra identici

beni, qualificati ora come merce liberamente circolante, ora come

rifiuto; e per violazione, altresì, del principio della riserva di

legge in materia penale e di stretta legalità, di cui all'art. 25

della Costituzione, e di quello del buon andamento della pubblica

amministrazione (e, quindi, anche delle decisioni giudiziarie) di cui

all'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 11 della

Costituzione, a seguito della entrata in vigore del regolamento CEE

n. 259 del 1993, che richiama la nozione di rifiuto di cui alla

direttiva CEE n. 75/442 come modificata dalla successiva n. 91/156, e

che non contempla sostanze escluse dalla sua applicazione;

che i Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli

e di Tarcento, con due ordinanze di contenuto analogo (r.o. n. 274

del 1995, emessa in data 28 febbraio 1995, e r.o. n. 332 del 1995,

emessa in data 15 febbraio 1995), hanno impugnato, in riferimento

agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione,

con argomentazioni analoghe a quelle già riferite, l'art. 2, quarto

e quinto comma, e l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge n. 3 del

1995;

che, nel giudizio susseguente alla ordinanza r.o. n. 288 del

1995, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la inammissibilità della questione, avuto riguardo alla mancata

conversione del decreto impugnato;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni

identiche o connesse, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti

per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, non è stato convertito

in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione,

come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

57, serie generale, del 9 marzo 1995;

che neanche il successivo decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, è

stato convertito nel predetto termine (si veda il comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, serie generale, del 9

maggio 1995);

che, pertanto, le prospettate questioni di legittimità

costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito

di successive reiterazioni (decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463) ha

un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa

impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio

1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui

derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo

produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di

smaltimento dei rifiuti), e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo

1995, n. 66, dallo stesso titolo, sollevate, in riferimento agli

artt. 25 (anche in combinato disposto con l'art. 3), 77, 10, 9 e 32

della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di

Assisi, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 15 del

citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli

artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, dal

Pretore di Udine e da quelli delle relative sezioni distaccate di San

Daniele del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, dello

stesso decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione, dal Pretore di Trieste

con le ordinanze in epigrafe;

4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 2, quarto e quinto comma, e

12, terzo comma, del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate,

in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della

Costituzione, dai Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale

del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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