Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze

emesse dal Tribunale di Benevento e dalla Corte d'appello di Palermo,

iscritte rispettivamente ai nn. 535, 562 e 563 del registro ordinanze

1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 34 e

36, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di

Benevento e la Corte d'appello di Palermo dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che nello stesso

procedimento abbia pronunciato o concorso a pronunciare un

provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini

preliminari (ordinanza del Tribunale di Benevento), ovvero quale

componente del Tribunale che ha proceduto al riesame di provvedimenti

coercitivi ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.;

che la mancata previsione dell'incompatibilità nonostante la

già acquisita conoscenza e valutazione - sia pure in una diversa

sede processuale - degli atti delle indagini preliminari,

comporterebbe: secondo il Tribunale di Benevento, una violazione del

diritto di difesa (art. 24) e dei precetti di cui agli artt. 3, 27 e

97 Cost.; secondo la Corte d'appello di Palermo, una violazione dei

principi generali della legge delega n. 81 del 1987 - e quindi degli

artt. 76 e 77 Cost. - ed un pregiudizio alla garanzia di terzietà

del giudice contenuto nell'art. 25 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le

predette questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i suddetti giudizi possono essere riuniti in

quanto vertono su questioni analoghe;

che le questioni prospettate dal Tribunale di Benevento in

riferimento agli artt. 3, 27 e 97 Cost. non possono essere prese in

considerazione, in quanto sono sfornite di una benché minima

motivazione;

che le censure di violazione dei principi della legge delega

(art. 76 Cost.) e della garanzia di imparzialità del giudice (art.

25 Cost.), già prospettate in termini analoghi con riferimento

all'adozione di provvedimenti in tema di libertà personale, sono

state dichiarate non fondate con la sentenza n. 502 del 1991;

che a tale riguardo le ordinanze della Corte d'appello di

Palermo non prospettano argomentazioni o profili nuovi;

che infine, una volta negata la menomazione della garanzia di

imparzialità del giudice, deve conseguentemente escludersi che possa

risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato;

che pertanto tutte le predette questioni devono essere

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del

giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento

di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale

componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso

codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 13 giugno

1991 (r.o. n. 535 del 1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al

giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a

pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del

tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 10 giugno 1991

(r.o. nn. 562 e 563 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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