Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge 13 maggio 1978, n. 180 ("Accertamenti e trattamenti

sanitari volontari e obbligatori"), promosso con ordinanza emessa il

19 febbraio 1987 dal Pretore di Bracciano nel

giudizio di convalida relativa al ricovero di Mariani Giuseppe,

iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza emessa il 19

febbraio 1987, ha sospeso il giudizio di convalida relativo ad una

ordinanza del sindaco del comune di Anguillara S. per il ricovero

urgente di persona affetta da "agitazione mentale con note di

disorientamento nel tempo e nello spazio e stato di confusione

mentale" ed ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale "per il giudizio di legittimità";

che - per quanto possa comprendersi dalla congerie degli

argomenti, nei quali si dilunga l'ordinanza di rimessione, argomenti

peraltro in massima parte non pertinenti rispetto alla questione

rimessa al giudizio della Corte, e pur mancando nel dispositivo

l'indicazione delle norme denunciate e dei parametri costituzionali

invocati - è dato tuttavia desumere dalla motivazione che si sia

intesa sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt.

2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180, "per la parte in cui non

impongono al sindaco di prescrivere il minimo periodo di cura

consequenziale all'ordine di ricovero emanato sulla diagnosi

formulata nella proposta, omologata dallo stesso sindaco, per

evidente violazione e contrasto con l'art. 32 della Costituzione,...

che garantisce (oltre al ricovero) la cura a tutela del diritto

soggettivo dell'individuo alla salute e dell'interesse della

collettività a che i suoi componenti vengano curati", nonché in

relazione all'art. 3 Cost., "dal momento che, ricoverando l'infermo

di mente o psichico grave, senza la obbligatoria prescrizione del

minimo periodo di cura, si è creata una disparità di trattamento

del predetto di fronte alla legge, nei confronti degli altri

cittadini affetti da malattie diverse, per i quali, oltre alla

diagnosi, vi è sempre il minimo periodo di prognosi terapeutica";

Considerato che, quanto all'asserito contrasto degli artt. 2 e 3

della legge n. 180 del 1978 con l'art. 32 Cost., appare pienamente

soddisfatta l'esigenza di assicurare all'infermo un trattamento

sanitario di durata adeguata alle specifiche necessità terapeutiche

perché il quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 180

prescrive che "nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio

debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore

prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico...

è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al

sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al

giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al

primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la

ulteriore durata presumibile del trattamento stesso";

che, per quanto riguarda, poi, il riferimento all'art. 3 Cost.,

contenuto nell'ordinanza di rimessione, il menzionato termine di

comparazione assunto per denunciare la disparità di trattamento non

ha alcuna attinenza con gli aspetti che riguardano il ricovero

obbligatorio degli infermi di mente, in quanto la prognosi che

accompagna il certificato di ricovero dei soggetti affetti da altre

infermità consiste in una previsione della durata della malattia, e

non ha quindi la funzione di stabilire un periodo minimo di ricovero

obbligatorio;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Bracciano con l'ordinanza indicata in

epigrafe è sotto entrambi i profili prospettati manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180

("Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. dal Pretore di

Bracciano con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (reg. ord. n. 260

del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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