Corte costituzionale

Ordinanza n. 512/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 413/1978

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 lett. d), del

d.P.R. 4 agosto 1978, n.413, (Concessione di amnistia e indulto),

promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1980 dal Tribunale di

Modena nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bazzani Mauro,

iscritta al n.788 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.20 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo:

Ritenuto, in fatto, che il Tribunale di Modena, con ordinanza 3

luglio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art.3, lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, con

riferimento all'art.3 Cost.:

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza come il legislatore,

concedendo l'amnistia di cui al d.P.R. citato anche ai furti

duplicemente aggravati, purché attenuati dalla circostanza di cui

all'art. 62 n. 4 cod.pen., esige però altresì che la circostanza

stessa sia stata dal giudice ritenuta almeno equivalente alle

circostanze aggravanti contestate;

che ciò, infatti, è oggi reso possibile dalla riforma

intervenuta con d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella l. 7

giugno 1974 n. 220, che all'art. 6 aveva modificato l'ultimo comma

dell'art. 69 cod.pen., consentendo il giudizio di bilanciamento anche

nei confronti delle circostanze che aggravano la pena in modo

indipendente da quella base prevista per il reato;

che dell'impossibilità di uguale operazione per il periodo

antecedente il legislatore si era dato carico disponendo che, per

godere dell'amnistia di cui al d.P.R. 22 maggio 1970 n. 283, concessa

anche per il furto aggravato, fosse sufficiente il ricorso

dell'attenuante in parola;

che, però, restavano per tal modo scoperti tutti i fatti

commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del

1974, cui non poteva essere applicata né l'una né l'altra amnistia,

così determinandosi un ingiustificato trattamento diverso per

situazioni identiche;

che, pertanto, il Tribunale non poteva applicare l'amnistia al

delitto di furto duplicemente aggravato, commesso da tale Mauro Barra

il 22 novembre 1970, nonostante che la sentenza di condanna 29

ottobre 1971 avesse riconosciuto ricorrere nella specie l'attenuante

di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Considerato, in diritto, che in tema di amnistia ed indulto

l'epoca del commesso reato non è elemento trascurabile perché,

anzi, anche in relazione ad esso si determina la differenza fra reati

cui è applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne

restano esclusi;

che, trattandosi, quindi di un elemento che il legislatore fissa

avvalendosi di poteri assolutamente discrezionali, non sindacabili in

questa sede, la Corte non può presumere che il legislatore sia

caduto in errore, soltanto perché in precedenza si era regolato in

modo diverso;

che conseguentemente la sollevata questione è inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413,

sollevata dal Tribunale di Modena con ordinanza 3 luglio 1980, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari