Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi

con le ordinanze emesse dal Pretore di Modena il 10 giugno 1981, dal

Tribunale di Pinerolo il 17 febbraio 1982 e dalla Corte d'appello di

Lecce il 23 aprile 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 259,334 e 389

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 269,290 e 310 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Robasto Giuseppe e di Nico

Vittorio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente

sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d.

"industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o

fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di

aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le

qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica,

porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che

commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale

di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in

relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in

aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt 3, 11 e 41 Cost., in quanto verrebbe "a

limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che

nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato

prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato

intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai

regolamenti comunitari";

considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione sub a) e inammissibile per difetto

di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i giudici a

quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare

che le sollevate questioni di legittimità costituzionale apparivano

"rilevanti ai fini della decisione della causa";

che con ordinanza n. 19 del 1983 è stata rispettivamente

dichiarata la manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità

delle medesime questioni;

che anche le ordinanze emesse dal Tribunale di Modena in data 10

giugno 1981 e dal Tribunale di Pinerolo in data 17 febbraio 1982

omettono ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche

affermazioni sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità, per

assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni

sollevate dai Tribunali di Modena e Pinerolo e la manifesta

infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce,

che non ha addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già

nelle precedenti occasioni esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, sollevate dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza in data 17

febbraio 1982 (r.o. 334/1982), in riferimento all'art. 3 Cost., e dal

Tribunale di Modena, con ordinanza in data 10 giugno 1981 (r.o.

259/82), anche in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965

sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza in data 23

aprile 1982 (r.o. 389/82), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari