Corte costituzionale

Ordinanza n. 507/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e

secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 "Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" e

1 secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

"Revisione della disciplina del contenzioso tributario" promosso con

ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Marzola Severino ed

altri contro l'ufficio del Registro di Arona, iscritta al n. 205 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marzola

Severino, Cavaliere Antonietta e Marzola Adriano, che avevano

impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Arona

relativamente alla loro istanza di rimborso della somma di lire

95.720 (somma versata a titolo di imposta catastale in sede di

registrazione dell'atto Notaio Satta Flores di Invorio avente ad

oggetto due compravendite di terreni), la adita Commissione

tributaria di 1° grado di Verbania sollevava, con ordinanza del 27

novembre 1984, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, 1° e 2° comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n.

825 (legge delega per la riforma tributaria), e dell'art. 1, 2° e 3°

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina

del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.,

nonché del citato art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. n. 636/72 in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudice rimettente, premesso che delle imposte catastali

non fanno menzione né l'art. 1 del d.P.R. 636/72 - che determina la

competenza delle Commissioni tributarie - né altre norme concernenti

la giurisdizione di dette Commissioni, rileva che l'elenco contenuto

nel citato art. 1 del d.P.R. 636/72 deve intendersi di carattere

tassativo e non meramente esemplificativo; e che, d'altra parte, le

imposte catastali non possono sic et simpliciter essere assimilate a

quelle ipotecarie di cui alla lettera h) del 2° comma del citato art.

1, in quanto trattasi di tributi concettualmente diversi, pur se

regolati dallo stesso d.P.R. 635 del 1972;

che tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la legge

delega per la riforma tributaria, nella parte relativa al contenzioso

tributario (art. 10, 1° e 2° comma n. 14), sia assolutamente generica

in tema di controversie da attribuire alla giurisdizione delle

Commissioni tributarie e violi, pertanto, congiuntamente alla norma

delegata (art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 636/72), gli artt. 76 e

77, 1° comma, Cost.;

che inoltre, la citata norma delegata violerebbe pure il

principio di eguaglianza, in quanto, non attribuendo alla

giurisdizione delle Commissioni tributarie anche le controversie in

materia di imposte catastali, determina disparità di trattamento tra

i contribuenti, i quali, a seconda del tributo in contestazione,

devono rivolgersi al giudice speciale o a quello ordinario,

sostenendo oneri processuali molto diversi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che

l'ordinanza di rimessione si fonda su un presupposto erroneo, in

quanto la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di

imposte catastali deriva dalla logica del sistema e si ricava da una

interpretazione organica della normativa del settore;

che solo in subordine, ove cioè dovesse ritenersi che

effettivamente le imposte catastali non rientrano nella giurisdizione

delle Commissioni tributarie, l'Avvocatura conclude per

l'infondatezza, rilevando che l'attribuzione delle controversie

concernenti determinati tributi alla sfera della giurisdizione

ordinaria ovvero a quella della giurisdizione tributaria è questione

rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato;

che sarebbe inoltre inconferente il richiamo all'art. 3 Cost.,

in quanto differenziazioni di competenza e di regole processuali, in

relazione alla tutela giurisdizionale delle varie situazioni di

diritto sostanziale, rientrano nella discrezionalità del legislatore

e sono costituzionalmente legittime in quanto non risultino vulnerati

i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela

giurisdizionale consacrati nell'art. 24 Cost.;

Considerato che, a prescindere dalla dubbia bontà della

interpretazione prospettata dal giudice a quo, la quale non può

essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, è decisivo

rilevare che non può dar luogo ad una questione di costituzionalità

la pretesa esclusione delle questioni suddette dall'ambito della

giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto trattasi di una

scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una

valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della

giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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