Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e

quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza e del conto fiscale), promossi con ordinanze

emesse l'8 gennaio ed il 5 giugno 1992 dalla Commissione Tributaria

di 1° grado di Verbania, sui ricorsi proposti da Varotto Oliva, ed

altro, iscritte rispettivamente ai nn. 381 e 410 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, la prima, e 36, prima serie speciale, la

seconda, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania,

sul ricorso proposto da Varotto Oliva contro un avviso di

accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette di Arona, per il quale il

suddetto contribuente aveva richiesto la sospensione del relativo

giudizio per potersi avvalere del condono, nella more intervenuto,

con ordinanza emessa in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 381 del 1992) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in

cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente

che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso

articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;

che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 3,

primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,

per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che

hanno pagato i tributi e coloro che non lo hanno fatto, mentre tutti

dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria

capacità contributiva, e per la lesione del principio del buon

andamento e della imparzialità dell'amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria, sul ricorso proposto

contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, da Lomazzi Gian Carlo

il quale aveva fatto pervenire all'adito Collegio copia della

dichiarazione integrativa prevista dagli artt. 32 e seguenti della

legge n. 413 del 1991, intendendo così avvalersi della disposizione

di cui all'art. 34, quinto comma, della stessa legge, relativa alla

estinzione del giudizio, con ordinanza del 5 giugno 1992 (R.O. n. 410

del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,

53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dello stesso art. 34, primo e quinto comma, della legge

n. 413 del 1991, adducendo le medesime argomentazioni di cui alla

precedente ordinanza R.O. n. 381 del 1992;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle

questioni;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un

unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;

che questa Corte ha già ritenuto infondata la questione di

legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono

tributario (ord. n. 361 del 1992);

che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa

decisione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle

imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione

agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 57, primo comma, e 97,

primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di 1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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