Corte costituzionale

Ordinanza n. 493/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre

1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla

Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra il

Comune di Napoli e la s.p.a. I.G.A.P., iscritta al n. 356 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra il Comune di

Napoli e l'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicità) S.p.a.,

la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l'11 marzo 1994,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (recte: 29)

ottobre 1987, n. 440;

che a parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in

contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto, a

seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi

preclusa al legislatore la possibilità di introdurre

nell'ordinamento forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle

controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure

dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in

corso d'opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame;

che si è costituita l'I.G.A.P. S.p.a., concludendo per la

dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, essendo

la relativa disposizione già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte;

che la stessa parte ha chiesto altresì, in applicazione

dell'ultima parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, nonché

dell'art. 4- bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,

convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in quanto

testualmente riproduttivo della norma contenuta nella disposizione

già dichiarata illegittima;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata, nella parte in cui demanda alla Commissione arbitrale

prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,

convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle

misure di cui allo stesso art. 18;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte

dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente

all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;

che resta pertanto assorbita, indipendentemente da ogni

valutazione in ordine alla sua ammissibilità, la richiesta di

dichiarazione di illegittimità costituzionale, ex art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, di altre disposizioni non oggetto di

impugnazione nel presente giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza

locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata,

in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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