Corte costituzionale

Ordinanza n. 493/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre

1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e

per il contenimento della spesa pubblica) promosso con ordinanza

emessa il 21 dicembre 1991 dal Pretore di Alessandria nel

procedimento penale a carico di Uboldi Angelino, iscritta al n. 413

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Uboldi

Angelino, imputato del reato previsto dall'art. 2 del decreto legge

12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.

638, per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed

assistenziali operate quale datore di lavoro sulle retribuzioni dei

lavoratori dipendenti per il periodo dal maggio 1989 al febbraio

1990, il Pretore di Alessandria con ordinanza del 21 dicembre 1991 ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. - questione di

legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2 citato che

prevede l'estinzione del reato ove il versamento delle ritenute venga

effettuato entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo

stesso e, comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale

termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso;

che nella specie di tale disposizione di favore l'imputato non

può beneficiare in quanto, essendo stato dichiarato fallito quando

non era ancora scaduto il termine suddetto si trova nella condizione

di non poter più effettuare il pagamento delle ritenute, avendo

perso la disponibilità dei beni;

che in tal modo - ritiene il pretore rimettente - da una parte

la posizione del fallito è ingiustamente discriminata, dipendendo la

responsabilità penale dal momento in cui viene dichiarato il

fallimento, nel senso che il beneficio del termine di grazia può

essere fruito, o meno, secondo che la dichiarazione di fallimento

intervenga prima o dopo il suo decorso; d'altra parte risulta

compresso il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonché leso il

principio della personalità della responsabilità penale (art. 27

Cost.), in ragione dell'impossibilità di porre in essere il

comportamento avente effetti estintivi del reato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendo

la non fondatezza della questione;

Considerato che a seguito di analoga ordinanza del medesimo

pretore rimettente questa Corte con sentenza n. 267 del 1992 ha già

dichiarato inammissibile la stessa questione di costituzionalità in

relazione agli stessi parametri, atteso che la soluzione additiva

prospettata dal giudice rimettente (che ritiene che il lamentato

vizio di incostituzionalità della norma possa essere rimosso ove il

decorso del termine di grazia sia sospeso dalla sentenza dichiarativa

di fallimento fino alla conclusione della procedura fallimentare) non

si presenta come l'unica obbligata, ma è soltanto una delle

possibili sicché essa attiene all'area della discrezionalità del

legislatore;

che nessun argomento nuovo e diverso viene prospettato dal

giudice rimettente rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte

nella citata pronuncia;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge

12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.

638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica) sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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