Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bisd.l. 333/1992
  • art. 5-bislegge 359/1992
  • art. 11legge 413/1991

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi

1,2 e 5, della legge 8 agosto 1992, n. 359 (rectius: art. 5- bis,

commi 1.2 e 5, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella

legge 8 agosto 1992, n. 359) (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 76 maggio 1993 dalla Corte d'Appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferranti Anna ed altre

ed il Comune di Cento, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1993 dal Tribunale di Benevento

nel procedimento civile vertente tra Pacelli Alberto ed altri e

l'Amministrazione provinciale di Benevento, iscritta al n. 483 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Ferranti Anna ed altre nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima

dell'indennità definitiva di espropriazione proposto da Ferranti

Anna ed altri l'adita Corte d'appello di Bologna ha sollevato (con

ordinanza del 7 maggio 1993) questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1, 2 e 5, della legge 8 agosto

1992 n. 359 (rectius: art. 5- bis, commi 1, 2 e 5, d.l. 11 luglio

1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359), che ha

introdotto nell'ordinamento positivo una nuova normativa in materia

di determinazione della indennità di espropriazione, immediatamente

applicabile (anche) ai giudizi in corso;

che la Corte rimettente ritiene che il primo comma della norma

censurata violi l'art. 42, comma 3, Cost. nella parte in cui riduce

del 40% l'importo ottenuto mediando il valore venale sull'immobile

espropriato col reddito dominicale rivalutato perché non risponde al

canone di congruità un indennizzo espropriativo pari a circa il

31,8% del valore venale del bene espropriato;

che inoltre il secondo comma dell'art. 5- bis (stabilendo che in

ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può

convenire la cessione volontaria del bene e in tal caso non si

applica la suddetta riduzione del 40%) viola il principio di

eguaglianza perché attua una irragionevole disparità di trattamento

tra chi al momento della sua entrata in vigore ha già subito

l'esproprio e non può più convenire la cessione volontaria del bene

e chi invece non è ancora colpito dal provvedimento ablativo e può

addivenire alla detta cessione volontaria;

che altresì la norma confligge con l'art. 24, comma 2, Cost.

perché condiziona la proposizione dell'opposizione alla stima

dell'indennità di esproprio in quanto induce ad accettare

l'indennità determinata in sede amministrativa anche ove il valore

venale posto a base del calcolo sia inferiore a quello effettivo;

che infine la disposizione del quinto comma della norma

censurata, secondo cui è rinviata ad un regolamento, da emanarsi con

decreto ministeriale, la definizione dei criteri e dei requisiti per

la individuazione della edificabilità di cui al precedente terzo

comma, viola la riserva di legge (di cui all'art. 42, comma 2, Cost.)

perché autorizza l'esercizio di una potestà regolamentare

ministeriale, prescindendo peraltro da qualsiasi indicazione dei

principi direttivi ai quali il potere esecutivo deve uniformarsi, e

lascia al Ministro una assoluta discrezionalità nella

classificazione delle aree edificabili; che inoltre la mancata

previsione di un limite di tempo entro il quale tale regolamento

debba essere emanato si riflette negativamente sia sul diritto

dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi

ragionevoli (art. 42, comma 3, Cost.), sia sulla sollecita

definizione dei giudizi di opposizione alla stima, non essendo il

nuovo criterio estimativo applicabile prima dell'emanazione del detto

regolamento (art. 24, comma 1, Cost.);

che si sono costituite le parti private senza svolgere

argomentazioni difensive e solo successivamente - ma fuori termine -

hanno depositato memoria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che le questioni siano dichiarate non fondate;

che nel corso del giudizio promosso da Pacelli Alberto ed altri

nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento per

sentirla condannare, tra l'altro, al pagamento dell'indennità per il

periodo di occupazione legittima di un fondo di loro proprietà

l'adito Tribunale di Benevento - dopo aver disposto c.t.u. per la

quantificazione dell'indennità di occupazione con il criterio di

stima del 5% del valore dell'indennità di espropriazione - ha

sollevato (con ordinanza del 9 marzo 1993) questione incidentale di

legittimità costituzionale del medesimo art. 5- bis, commi 1, 2 e 5,

per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, Cost.,

svolgendo argomenti in tutto simili a quelli addotti dalla Corte

d'appello di Bologna;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato richiamando la sentenza n. 283 del 1993 della

Corte e chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque non fondate;

Considerato che la questione se sia costituzionalmente legittimo -

in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost. - il primo comma dell'art.

5- bis cit. perché l'indennizzo espropriativo non presenterebbe le

caratteristiche del "serio ristoro", che invece dovrebbe avere, è

già stata da questa Corte dichiarata non fondata nella sentenza n.

283/93 e successivamente manifestamente infondata con ordinanza n.

414/93 e con sentenza n. 442/93; né nuove e diverse argomentazioni

sono prospettate dalle Corti rimettenti sicché la questione è

manifestamente infondata;

che è altresì manifestamente infondata la questione se sia

costituzionalmente legittimo - in riferimento all'art. 3 Cost. - il

secondo comma del medesimo art. 5- bis (prospettata sotto il profilo

della disparità di trattamento tra espropriati nei cui confronti, al

momento della sua entrata in vigore, sia stato emesso il decreto di

espropriazione, e proprietari nei cui confronti non sia stato ancora

emesso il decreto ablativo) atteso che sul punto questa Corte è già

intervenuta con pronuncia additiva dichiarando l'illegittimità

costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non

prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e nei confronti

dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta

incontestabile il diritto di accettare l'indennità di cui al primo

comma con esclusione della riduzione del 40% (sent. n. 283/93 cit.);

che la ulteriore censura del medesimo secondo comma dell'art. 5-bis - in riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. - prospettata sotto

il profilo che l'abbattimento del 40% dell'indennizzo espropriativo

in caso di cessione volontaria opererebbe come deterrente

dell'esercizio della facoltà di agire in giudizio e scoraggerebbe le

opposizioni alla stima con conseguente vulnerazione del diritto di

azione è manifestamente inammissibile (come già ritenuto da questa

Corte nelle cit. pronunce) atteso che da una parte l'ordinanza della

Corte d'appello di Bologna si riferisce ad un'area già espropriata e

quindi attiene ad un procedimento nel quale, per essere già

intervenuto il decreto di espropriazione, non è più possibile la

cessione volontaria e conseguentemente non è applicabile la relativa

disciplina; d'altra parte l'ordinanza del Tribunale di Benevento si

riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria e quindi

attiene ad un procedimento nel quale non è ancora possibile la

cessione volontaria;

che parimenti è manifestamente inammissibile la censura di

incostituzionalità - in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42,

commi 2 e 3, Cost. - del quinto comma dell'art. 5- bis, censurato per

violazione della riserva di legge nella parte in cui, prescindendo da

qualsiasi indicazione dei principi direttivi e senza neppure la

previsione di un limite di tempo, rinvia ad un regolamento

ministeriale la definizione dei criteri e dei requisiti per la

individuazione del carattere di edificabilità di fatto delle aree

assoggettate ad espropriazione, così incidendo negativamente sia sul

diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro

tempi ragionevoli (art. 42, comma 3, Cost.), sia sulla sollecita

definizione dei giudizi di opposizione alla stima (art. 24, comma 1,

Cost.); ed infatti la questione è carente di rilevanza nei giudizi a

quibus atteso che da una parte nell'ordinanza di rimessione della

Corte d'appello di Bologna si precisa che la destinazione dell'area

espropriata, quale risultante dal P.R.G. all'epoca dell'esproprio,

era di zona di attrezzature per il tempo libero, per la pratica

sportiva e per lo spettacolo sportivo, mentre non si fa menzione di

attitudine edificatoria di fatto; d'altra parte nell'ordinanza di

rimessione del Tribunale di Benevento non si precisa la destinazione

edificatoria, o meno, dell'area assoggettata ad occupazione

provvisoria, né si fa menzione di una sua possibile attitudine

edificatoria di fatto;

che infine non c'è luogo a provvedere, perché non ricorre

l'indefettibile presupposto della pregiudizialità, in ordine alla

richiesta della parti private costituite che sia sollevata

(d'ufficio) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

commi 5, 6, 7, 8 legge 30 dicembre 1991 n. 413 sotto il profilo che

la ritenuta d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, da tali

disposizioni prevista, riduce quest'ultimo al di sotto della soglia

di congruità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 2 e 5, decreto

legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.

359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica)

sollevate, in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3,

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale

di Benevento con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1 e 2, decreto legge 11 luglio

1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica) sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Benevento con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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