Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo

comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla Commissione

tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata

contro l'Ufficio delle entrate di Roma, iscritta al n. 532 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40 - 1ª serie speciale, - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che con ordinanza del 18 gennaio 2000 (pervenuta alla

Cancelleria di questa Corte il 26 luglio 2000) la Commissione

tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione;

che in data 4 febbraio 1993 una contribuente, sorella e

coerede di persona deceduta il 9 agosto 1992, aveva presentato

all'Ufficio del registro successioni di Roma denuncia di successione

con indicazione di immobili per un valore complessivo di lire

268.000.000, con allegate altre due denunce con le quali ai fini

dell'INVIM veniva dichiarato un incremento complessivo di lire

259.840.000;

che, con atto del 21 marzo 1996, la stessa contribuente

proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del

registro per il pagamento dell'importo complessivo di lire

33.109.210, di cui lire 27.294.400 per INVIM;

che la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa

fiscale in quanto anche per l'INVIM, come per l'imposta di

successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando

esente il valore fino a lire 250.000.000 ed assoggettando ad imposta

solo la quota eccedente tale limite;

che in via subordinata, qualora fosse stata condivisa

l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e) del d.P.R.

n. 643 del 1972 nel senso sostenuto dall'Ufficio, la ricorrente

chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della

disposizione citata, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost;

che la Commissione tributaria di primo grado con decisione

4 marzo 1997 - rilevata, tra l'altro, l'infondatezza della questione

di legittimità costituzionale - rigettava il ricorso; decisione che

veniva gravata d'appello per i medesimi motivi presentati in primo

grado;

che la Commissione regionale sollevava questione di

legittimità costituzionale che questa Corte, con ordinanza del

26 maggio 1999, n. 211, dichiarava inammissibile per carenza di

motivazione su alcuni elementi rilevanti;

che la predetta Commissione, nel medesimo giudizio,

ripresenta ora la stessa questione di legittimità costituzionale,

sempre con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

in quanto il tributo INVIM colpisce l'incremento dell'immobile nel

tempo, con le esenzioni previste dal legislatore nella sua

discrezionalità, e in quanto disposizioni di favore non sono

suscettibili di applicazione analogica né idonee a costituire

riferimento per valutazione di legittimità costituzionale di altre

imposte.

Considerato che la Commissione rimettente dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del

d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, ritenendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di

successione, il tributo dovrebbe essere applicato considerando esente

il valore fino alla somma di lire 250.000.000

(duecentocinquantamilioni) e assoggettando ad imposta solo la quota

eccedente, in quanto l'omessa previsione di un eguale regime

giuridico di applicazione del tributo sarebbe priva di ragionevolezza

ed il non riconoscimento del suddetto limite inciderebbe in modo

sproporzionato sulla capacità contributiva del soggetto colpito

dall'imposta;

che in proposito giova ricordare che le disposizioni poste a

raffronto dalla Commissione rimettente - relative ad una successione

apertasi nel 1992, alla quale pertanto non sono applicabili le

sopravvenute modifiche normative in materia - riguardano distinte

imposte ed hanno un contenuto di natura diversa, in quanto l'una

prevede una esenzione, mentre l'altra detta i criteri per la

determinazione dell'imponibile;

che, com'è noto, le disposizioni che prevedono esenzioni, a

differenza di quelle che definiscono la base imponibile, sono

costituite da enunciati normativi che sottraggono all'applicazione

del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette, mentre un

abbattimento della base imponibile attiene al presupposto stesso

dell'imposta;

che pertanto, attesa la differenza delle disposizioni in

esame, la presente questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, non essendo consentito a questa Corte estendere norme

di esenzione da una imposta all'altra, e tantomeno prendere in

considerazione la richiesta di una diversa modulazione dei criteri

legislativi sui presupposti e sulla natura degli istituti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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