Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1997

Altra decisione · depositata il 20/02/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 362/1995

citata

  • art. 7d.lgs. 266/1993
  • art. 3legge 419/1994
  • art. 3legge 261/1995
  • art. 3legge 549/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del

d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di

assistenza farmaceutica e di sanità), promosso con ordinanza emessa

il 26 ottobre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per il

Veneto, sul ricorso proposto da Gatto Umberto contro la regione

Veneto ed altra, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 (r.o. n. 150 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 24, 32 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del

d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di

assistenza farmaceutica e di sanità), "e delle successive

reiterazioni";

che, secondo il remittente, la disposizione denunciata,

stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del medesimo decreto-legge la commissione unica del

farmaco, di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266,

provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di

particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie

stesse, avrebbe escluso, fino alla scadenza di un termine divenuto

nella prassi (s'intende, per la reiterazione dei decreti-legge)

incertus quando, la vigenza di qualsivoglia procedura amministrativa

idonea a consentire agli assistiti di ottenere la prosecuzione

dell'erogazione gratuita di farmaci inclusi fra quelli di fascia "C",

cioè a totale carico dell'utente, di cui pure sia stata riconosciuta

l'essenzialità terapeutica;

che l'art. 3, comma 3, del d.-l. 30 giugno 1994, n. 419, con

disposizione riprodotta successivamente nei dd.-ll. 29 agosto 1994,

n. 518; 29 ottobre 1994, n. 603; 23 dicembre 1994, n. 722; 28

febbraio 1995, n. 57; 29 aprile 1995, n. 135, aveva previsto che,

qualora un assistito dal Servizio sanitario nazionale avesse assoluta

necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga

durata della quale soffrisse, di essere trattato con medicinali di

fascia "C", la Unità sanitaria locale competente provvedesse a

dispensare gratuitamente gli stessi, purché l'assoluta necessità

del trattamento fosse stata riconosciuta dalla stessa USL, in

conformità a criteri adottati dalla Commissione unica del farmaco

(criteri in effetti adottati con provvedimento del 25 luglio 1994, e

successivamente con provvedimento del 28 novembre 1994, che demandava

alle regioni il compito di dettare alle USL le modalità per

garantire ai cittadini la dispensazione di detti farmaci): procedura

di riconoscimento che era stata applicata al ricorrente nel giudizio

a quo, le prime due volte con esito positivo e la terza volta, al

contrario, con esito negativo, avendo l'apposita commissione

regionale negato al ricorrente la dispensabilità del farmaco

richiesto, con provvedimento impugnato nel giudizio davanti

all'autorità remittente;

che la disposizione da ultimo citata non è più stata riprodotta

nei decreti-legge succedutisi dopo quello del 29 aprile 1995, n.

135, essendosi viceversa rimesso alla Commissione unica del farmaco

il compito di provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione del decreto, alla identificazione dei

farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché

alla identificazione delle patologie medesime (art. 3, comma 4, del

d.-l. 30 giugno 1995, n. 261, riprodotto nell'art. 3, comma 4, del

d.-l. 28 agosto 1995, n. 362 - la disposizione impugnata - e

successivamente nelle corrispondenti disposizioni dei dd.-ll. 30

ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n.

89, 26 aprile 1996, n. 224): senza che la commissione unica del

farmaco adottasse il provvedimento ivi previsto;

che, secondo il giudice remittente, tale ultima disposizione

violerebbe anzitutto gli artt. 24 e 113 della Costituzione, atteso

che la temporanea mancanza di ogni procedimento diretto a disporre la

dispensazione gratuita dei farmaci in questione lederebbe il diritto

alla difesa del cittadino nei confronti della pubblica

amministrazione, poiché la funzione giurisdizionale resterebbe

paralizzata, in assenza di strumenti amministrativi per dare

esecuzione ad una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, e

ciò nonostante che il legislatore abbia previsto, a regime, la

tutelabilità della situazione giuridica fatta valere in giudizio;

che, inoltre, la disposizione denunciata violerebbe l'art. 32

della Costituzione, in quanto l'assenza di strumenti amministrativi

idonei a disporre la dispensazione gratuita di farmaci essenziali

precluderebbe di fatto, dato il costo estremamente elevato di taluni

farmaci, la possibilità per l'assistito di accedere ad essi, con

lesione del diritto alla salute di coloro i quali abbiano assoluto

bisogno dei farmaci medesimi;

Considerato che la norma impugnata non è stata più riprodotta nei

decreti-legge reiterati in materia di farmaci e di sanità succeduti

a quello del 26 aprile 1996, n. 224;

che, peraltro, nel frattempo è entrata in vigore la legge 28

dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 129, stabilisce fra

l'altro che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

stessa legge "la commissione unica del farmaco provvede alla

identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari

patologie nonché alla definizione delle patologie stesse",

prevedendo altresì che tali farmaci sono collocati nelle fasce "A" e

"B" (a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale);

che dunque la disposizione impugnata (pur, inspiegabilmente,

riprodotta testualmente ancora in tre decreti-legge successivi alla

legge n. 549 del 1995) è stata sostituita da una disposizione di

contenuto corrispondente, ma con varianti che incidono proprio sul

termine la cui incertezza è posta dal remittente a fondamento della

proposta questione di costituzionalità, stabilendosi un termine

certo, e già decorso, per la identificazione dei farmaci che, in

forza della loro assoluta necessità in rapporto a determinate

patologie, sono dispensati a carico totale o parziale del servizio

sanitario nazionale;

che, pertanto, devono restituirsi gli atti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della

citata sopravvenuta disposizione dell'art. 3, comma 129, della legge

28 dicembre 1995, n. 549.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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