Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1974

Altra decisione · depositata il 27/02/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

citata

  • art. 58r.d.l. 1578/1933
  • art. 10r.d.l. 1578/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate

con il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, promosso con ordinanza emessa il

9 aprile 1971 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente

tra Gaeta Angela Maria e Gaeta Giuseppe, iscritta al n. 320 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che il pretore di Bitonto, con ordinanza del 9 aprile

1971, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per

l'attuazione del c.p.c.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che l'attrice ha eletto

domicilio presso lo studio del suo procuratore costituito, studio sito

in via Andrea da Bari n. 116, in Bari, città sede del tribunale nel

cui circondario trovasi la pretura di Bitonto, presso la quale era in

corso il giudizio di merito.

Considerato che il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe

dovuto applicare non il mero citato art. 58, ma tale norma in

correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua

dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito,

avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui

è assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono

essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.

Rilevato che l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi

considerazione su tale aspetto della rilevanza sicché appare opportuno

rimettere gli atti al giudice a quo per un esame della rilevanza nei

termini sopra prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bitonto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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