Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo

comma, lett. a), della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n.

61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel

procedimento penale a carico di Ferrari Carlo iscritta al n. 528 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Verona, nel corso di un procedimento

penale a carico di Ferrari Carlo, imputato del reato di cui all'art.

20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere

realizzato un box, una cancellata in ferro e due cancelli in zona

sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, in assenza della prescritta concessione edilizia, con

ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 528 del 1994), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto

27 giugno 1985, n. 61, nella parte in cui assoggetta a mera

autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze non

autonomamente utilizzabili, senza operare alcuna eccezione per il

caso in cui i manufatti siano vincolati ai sensi delle leggi n. 1089

e n. 1497 del 1939;

Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure

sull'asserito contrasto tra tale normativa regionale e quella

statale, di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,

con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che, all'art. 7,

invece, richiederebbe il rilascio della concessione, allorché si

tratti di manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di

interesse storico ai sensi delle citate leggi n. 1089 e n. 1497 del

1939;

che identica questione, sollevata con riferimento ad analoga

norma contenuta negli artt. 72, lett. b) e f), e 78, della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, è già

stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 100 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

dalla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge

regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e

l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25,

secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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