Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, (Disciplina dei contratti di

compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro

Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia),

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nel

procedimento penale a carico di Zaccaro Rosaria, iscritta al n. 382

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Matera ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15

marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13,

25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della

reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi

distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del

creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)

costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala

ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di

obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai

lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli

di protezione;

che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere

violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni

patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del

patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in

errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno,

nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio

stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta),

mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo

dell'arresto per debiti;

che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il

principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a:

violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere

ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà

personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le

varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai

venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai

creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i

debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli

oggetto di privilegio. Considerato che la questione, già sollevata

negli stessi termini dal medesimo giudice a quo , è stata dichiarata

da questa Corte non fondata con sentenza n. 291 del 1992, e

manifestamente infondata con ordinanza n. 405 del 1992; che, come

detto, l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.

436, (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed

istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi

dell'Automobile club d'Italia) sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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