Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4

febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento

sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo

unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre, n.

917), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto

dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia contro l'Ufficio

Imposte Dirette di Modena, iscritta al n. 409 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 1993, la Commissione

tributaria di primo grado di Modena ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione - questione di

legittimità dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di

attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui

redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte

in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per i

periodi di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se

le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse

conformi;

che il giudizio a quo si era instaurato con ricorso della Banca

Popolare dell'Emilia soc. coop. r.l. contro il silenzio-rifiuto

dell'amministrazione finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso

delle imposte IRPEG-ILOR versate, con riferimento agli interessi

attivi sui crediti d'imposta vantati dalla ricorrente e

contabilizzati nel periodo d'imposta 1983;

che, secondo il giudice remittente, per effetto della

disposizione impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla

Cassazione con sentenza n. 7091 del 1990), la sottoposizione ad

imposizione degli interessi sui crediti d'imposta maturati prima

dell'entrata in vigore del T.U.I.R. n. 917 del 1986 verrebbe fatta

dipendere non dalla norma legislativa vigente all'epoca della

presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal

comportamento del singolo contribuente;

che detta sottoposizione ad imposizione determinerebbe "un

risultato non consono" né al principio della corrispondenza alla

capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, né al

principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,

potendosi creare ingiustificata disparità di trattamento tra

situazioni oggettivamente identiche;

che la proposta interpretazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 42

del 1988, implicando una efficacia retroattiva in malam partem,

potrebbe risultare, altresì, non corrispondente all'effettiva

volontà del legislatore delegante, con conseguente violazione degli

artt. 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 sollevata in riferimento agli

artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione dalla medesima Commissione

tributaria di primo grado di Modena;

che, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano proposti profili

ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre

a diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di

attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sollevata in

riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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