Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 39d.P.R. 637/1972

usata come parametro

citata

  • art. 11r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con l'ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Roma nel procedimento

vertente tra Prossliner Robert e Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Prossliner

Robert ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per

ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di

secondo grado di Roma con ordinanza dell'11 maggio 1981 (reg. ord. n.

630 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 637, nella parte in cui fa decorrere il termine

semestrale per la dichiarazione suddetta dal momento dell'apertura

della successione, ossia dal momento del decesso del de cuius, senza

differenziarne l'inizio della decorrenza, ovvero la durata, in

relazione al luogo del decesso stesso, più o meno distante dal

territorio nazionale, e perciò senza dar rilievo all'effettiva

conoscenza dell'evento da parte dei successori;

Considerato che la fissazione legislativa di termini certi di

decadenza rientra nella logica e nelle elementari esigenze

dell'ordinamento tributario, che per il suo buon andamento richiede

previsioni normative fondate su dati oggettivi e sicuri;

che il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione

risulta palesemente non irragionevole, essendo evidente come in tale

periodo di tempo il decesso di un soggetto ben possa essere

conosciuto da persone a lui legate da vincoli famigliari e affettivi;

che la previsione di un termine unico e non differenziato in

relazione alle distanze geografiche, diversamente da quanto avveniva

nel previgente art. 23 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, trova la sua

palese giustificazione nella attuale facilità e rapidità dei mezzi

di comunicazione;

Visti gli artt. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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