Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

6 gennaio 1963, n. 13 (Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n.

1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli

assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 6 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sezione

III giurisdizionale, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno

1983;

Visti l'atto di costituzione di Parisi Salvatore nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 6 marzo

1981, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963 n. 13

(concernente il trattamento pensionistico del personale delle

Ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione degli artt.

3 e 36 Cost., stabilisce che il riscatto del periodo di servizio reso

in qualità di "assuntore" è riconoscibile per intero fino ad un

massimo di venti anni anteriori al 1° gennaio 1958, salvo che non

risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 31 della legge n.

1236 del 1959;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola la

proporzione tra la pensione, intesa come retribuzione differita, e la

quantità del lavoro prestato, allorquando esclude dall'ammissione a

riscatto - e, quindi, dalla valutabilità a fini pensionistici tutto

il servizio eccedente i venti anni anteriori alla data suddetta,

ancorché trattasi di servizio che sarebbe utile, come nella

fattispecie, a raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza,

con conseguente diversità di trattamento, in ordine alla valutazione

degli anni di "assuntorato", fra chi ha prestato per lungo periodo il

relativo servizio e chi lo ha prestato al massimo per venti anni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituendosi per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso nel senso

dell'infondatezza della questione;

che la parte privata si è costituita spiegando conclusioni di

segno opposto e sollecitando la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata con argomenti sostanzialmente

sovrapponibili a quelli svolti dal giudice a quo;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, in materia previdenziale, nel valutare il rispetto

del principio di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla

qualità e quantità del lavoro prestato, deve aversi riguardo

altresì al precetto di cui all'art. 38 Cost., che è disposizione

speciale ed assorbente rispetto a quelle di cui agli artt. 35 e 36

Cost. (sent. n. 128/73) e non appare in contrasto con l'impugnata

disposizione limitativa della riscattabilità del servizio di

"assuntoria", la quale non preclude il diritto del lavoratore di

vedersi assicurati "mezzi adeguati" alle sue esigenze di vita, in

caso di vecchiaia;

che, inoltre, il servizio di "assuntoria", solo a far data

dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 venne

configurato come idoneo a consentire, ai relativi agenti,

l'attribuzione di uno stato giuridico parallelo a quello degli altri

dipendenti ferroviari, con elementi di novità e diversità rispetto

alla pregressa situazione, regolata da speciali capitolati;

che la diversa "qualità" del lavoro prestato anteriormente a

quella data giustifica l'assenza della previsione di una sua

automatica ricongiungibilità, a fini pensionistici, al servizio

successivamente prestato;

che la riscattabilità costituisce un beneficio

discrezionalmente accordato dal legislatore ed i limiti ad essa posti

trovano giustificazione sia nella necessità di riferirsi a

situazioni di non antichissima data e perciò più facilmente

documentabili, sia nella valutazione del quadro delle compatibilità

finanziarie, al fine di non dilatare eccessivamente ed in modo

indeterminato i riflessi onerosi che la suddetta concessione poteva

comportare a carico del bilancio dello Stato;

che il corretto esercizio della discrezionalità legislativa

vale anche ad escludere la dedotta violazione del principio di

eguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei

Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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