Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo

comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in

materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre

1989, n. 389, promosso con l'ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal

Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.a.s.

Assicurazioni Bondon e l'INPS, iscritta al n. 327 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della s.a.s. Assicurazioni Bondon e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso dalla

s.a.s. Assicurazioni Bondon contro l'INPS per far accertare il

proprio diritto a pagare i contributi alla Cassa unica per gli

assegni familiari (CUAF) nella misura ridotta di cui all'art. 20,

primo comma, n. 1, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella

legge 16 aprile 1974, n. 114 (modificato dalle leggi 3 giugno 1975,

n. 160, artt. 11 e 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25), con

conseguente condanna del convenuto a restituire le somme versate in

eccedenza dal giugno 1982 a tutto il 1987, il Pretore di Torino, con

ordinanza del 10 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, sedicesimo comma (recte "quindicesimo", stante la

soppressione del nono comma operata in sede di conversione) del d.l.

9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.

389, secondo il quale "le disposizioni di cui al n. 1) del primo

comma dell'art. 20 del d.l. n. 30 del 1974 devono essere intese nel

senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli

elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla

legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e

integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione";

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione

denunciata, essendo intervenuta in una materia in cui si era formato

un "diritto vivente" univoco nel riconoscere il detto beneficio anche

agli agenti di assicurazione, non può definirsi di interpretazione

autentica, ma ha natura di norma innovativa dotata di retroattività,

onde sotto questo profilo, in quanto incide su obblighi contributivi

già scaduti, essa appare viziata di illegittimità costituzionale

per contrasto col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che, nel giudizio davanti alla Corte, si è costituita la

ricorrente condividendo e integrando con altri argomenti la

prospettazione del giudice a quo, della quale sottolinea la

diversità rispetto alla questione decisa da questa Corte con la

sent. n. 586 del 1990, e concludendo per una dichiarazione di

fondatezza. In particolare la parte privata ritiene improprio il

termine "beneficio" usato dalla norma in esame, atteso che già

precedentemente alla riforma del 1974 i lavoratori autonomi erano

assoggettati al pagamento di contributi CUAF distinti da quelli

dovuti dagli altri datori di lavoro non agricoli;

che l'INPS si è costituito fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata, posto che la disposizione impugnata non ha

creato un nuovo obbligo contributivo, ma si è limitata a ristabilire

l'esatta portata della norma preesistente.

Considerato che la natura di norma interpretativa, per sé

comportante l'efficacia retroattiva, dell'art. 2, sedicesimo comma,

del d.l. n. 338 del 1989 è già stata riconosciuta da questa Corte

nella sentenza n. 586 del 1990, che ha ritenuto giustificati

l'inquadramento comune degli agenti di commercio e degli agenti di

assicurazione ai fini della previdenza sociale in loro favore e, al

contrario, la separazione dei secondi dai primi ai fini

dell'ammissione alla contribuzione agevolata alla CUAF in favore dei

loro dipendenti. Poiché l'art. 20, primo comma, n. 1 del d.l. n. 30

del 1974, per l'ambiguità della sua formulazione, aveva dato luogo,

col passare del tempo, al formarsi di una interpretazione estensiva

contraria alla sua ratio, il legislatore del 1989 è intervenuto per

disconoscere il fondamento di tale applicazione estensiva precisando

che nella disposizione del 1974 la locuzione "datori di lavoro

commercianti" va intesa, per quanto attiene agli ausiliari (autonomi)

del commercio, nel senso stretto e proprio di cui all'art. 2195, nn.

2 e 5, cod.civ., escludente gli agenti di assicurazione;

che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione il carattere

di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, sedicesimo comma,

del d.l. n. 338 del 1989 "è ormai ius receptum" (sentenze nn. 9899

del 1990, 383 e 3702 del 1992), così che su questo punto la citata

sentenza della Corte costituzionale n. 586 del 1990 è stata

considerata una "presa d'atto del diritto vivente" (Cass. n. 383 del

1992 cit.);

che l'argomento contrario addotto dal giudice a quo si fonda su

una nozione riduttiva, generalmente abbandonata, dell'istituto

dell'interpretazione autentica. Dire che "va riconosciuto carattere

interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale

della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero

privilegia una tra le tante interpretazioni possibili" (sentenze nn.

155 del 1990, 246 del 1992, ord. n. 205 del 1991), non implica che

questo tipo di intervento legislativo sia ammissibile soltanto in una

situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto

di interpretazioni. È necessario e sufficiente che la scelta

ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le

possibili varianti di senso (scil. compatibili col tenore letterale)

del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che

ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro

questo limite (indubbiamente rispettato nella specie, come dimostra

la sent. n. 1266 del 1984 della Corte di cassazione, la cui

interpretazione rigorosamente letterale, disattesa dalla

giurisprudenza successiva, è stata imperativamente ripristinata

dalla norma in esame), e sempre che non risulti l'intenzione di

incidere direttamente su concrete fattispecie sub iudice (il che

nella specie è implicitamente escluso dall'ordinanza di rimessione,

la quale non richiama gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione),

"non è contestabile la legittimità del ricorso a tale forma di

produzione giuridica da parte del legislatore anche in presenza di un

indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, istituzionalmente

investita del potere nomofilattico" (Cass. n. 2740 del 1992). In

questo caso lo strumento dell'interpretazione autentica è usato dal

legislatore per rimediare a un'opzione interpretativa consolidata

nella giurisprudenza in un senso divergente dalla linea di politica

del diritto da lui giudicata più opportuna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo

in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di

conversione), del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti

in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre

1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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