Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1978 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promossi con ordinanze 15 marzo 1977 e 12

aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Chiavari, 16

dicembre 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Oristano, 29

marzo 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Verona, 11 marzo

1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Padova, 26 gennaio 1977

della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, iscritte ai nn.

255, 267, 325, 359, 360, 441, 475 e 476 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 183, 193,

251, 265, 313 e 340 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata

in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché

con ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144;

che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.

3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63

del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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