Corte costituzionale

Ordinanza n. 476/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 384/1992
  • art. 9legge 438/1992
  • art. 8legge 438/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,

della legge 14 novembre 1992, n. 438 (recte: art. 8, comma 1, lettera

b) e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante

"Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico

impiego, nonché disposizioni fiscali", convertito con modificazioni

nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza emessa

il 23 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'Ufficio del

Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al n. 297 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n.

297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Torino -

nel corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti

dell'Amministrazione delle finanze - ha sollevato, in riferimento

agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n.

438;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del

giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della imposta

straordinaria versata per il possesso di un aeromobile, in forza

dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito

nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che, secondo il remittente, "gli artt. 9, comma 1, della legge

12 luglio 1991 ed 8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre

1992, n. 438", nel commisurare l'ammontare del tributo dovuto dai

possessori di aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli

stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, "non rispettandosi né il principio della capacità

contributiva, né quello della parità di trattamento dei cittadini";

che, dal contesto dell'ordinanza, si evince che la questione

sollevata, concerne più esattamente l'art. 8, comma 1, lettera b) e

comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti

in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali) convertito con modificazioni nella legge 14

novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento

per la determinazione del tributo straordinario, dovuto per l'anno

1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all'art. 9, comma 1, del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni

nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge,

sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere

corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente

chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994);

che, per quanto attiene alla lamentata violazione del principio

di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, è

riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione

degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità

dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il

profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità;

che, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione per disparità di trattamento, l'ordinanza di

rimessione, al di là di una generica doglianza, non fornisce alcuna

indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai

quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro

comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni

nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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