Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,

lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,

n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di

pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Ivrea sul ricorso proposto da Mondini Paola contro

l'Ufficio del Registro di Cuorgné ed altra, iscritta al n. 227 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea,

con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 227 del 1994), emessa nel

corso di un giudizio promosso da Mondini Paola nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e

comma 2- bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del

giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma

versata, per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono,

per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone

fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 cavalli,

nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali,

regionali e relativa addizionale;

che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si

porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa

la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei

possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli

(beni sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni

sicuramente elitari, come ad esempio le autovetture di potenza

fiscale inferiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore

di lunghezza superiore ai 10 metri, del tutto escluse dalla

imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiore ai 20

cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e

fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di

tre volte l'importo rispettivamente della tassa automobilistica o

della tassa di stazionamento";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la

quale, dopo aver osservato preliminarmente che il giudice remittente

ha fornito una ricostruzione incompleta e parzialmene erronea della

normativa in esame, ha chiesto che la questione venga dichiarata

infondata;

che, a parte la questione dell'esattezza e puntualità o meno

dei riferimenti normativi concernenti le situazioni giuridiche

assunte come termine di comparazione dal giudice remittente, è

riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione

degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità

dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il

profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti, attesa la eterogeneità delle

situazioni poste a raffronto;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2- bis,

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14

novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado

di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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