Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma

quarto, parte seconda, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento

delle autonomie locali) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile

1991 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità promosso

dal Procuratore generale nei confronti di Orlini Antonio ed altri

iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa

contro i componenti pro-tempore della giunta del Comune di Ascoli

Piceno, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima

dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte

dei Conti, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge

citata, nella parte in cui dispone che "la responsabilità nei

confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle

province è personale e non si estende agli eredi";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, avendo

natura processuale in quanto incide sulla legitimatio ad causam degli

eredi, è applicabile nella specie, onde dovrebbe pervenirsi alla

declaratoria di improcedibilità dell'azione nei confronti degli

eredi dell'amministratore deceduto;

che la norma denunciata appare costituzionalmente illegittima

sotto molteplici profili: a) per contrasto col principio di

eguaglianza, perché riserva un trattamento privilegiato agli eredi

degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province,

discriminando gli eredi degli amministratori e dei dipendenti degli

altri enti pubblici e dello Stato, e, in generale, "qualsiasi altro

erede, tenuto ai sensi degli artt. 752 e 754 cod. civ. a soddisfare i

debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio, se non ha

accettato con beneficio d'inventario"; b) per contrasto col principio

di razionalità, essendo contraddittoria col criterio di unificazione

del regime di responsabilità dei pubblici amministratori e dei

dipendenti dello Stato e degli enti locali, enunciato nel comma 1

dell'art. 58; c) per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost.,

perché "preclude al Procuratore generale di agire per la tutela dei

diritti patrimoniali pubblici nei confronti degli eredi degli

amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province"; d) per

contrasto, infine, coi principi di imparzialità e buon andamento

della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma,

Cost.;

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base a

una valutazione evidentemente insostenibile, che attribuisce alla

norma denunciata natura processuale, con conseguente applicabilità

anche in favore degli eredi di amministratori comunali o provinciali

deceduti nel corso di giudizi di responsabilità già pendenti alla

data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che, al contrario, si tratta di una norma di diritto

sostanziale, che, in deroga al principio di cui agli artt. 752 e 754

cod. civ., esclude dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi

la responsabilità per danni cagionati dal de cuius al comune o alla

provincia di cui era amministratore o dipendente;

che, pertanto, la norma, non essendo fornita di efficacia

retroattiva, non è applicabile nel caso oggetto del giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8

giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte

dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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