Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della

legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983"), promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 1983 dal Pretore

di Venezia, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30- ter della l. 26 aprile 1983,

n. 131, che stabilisce l'estinzione - con compensazione delle spese -

dei giudizi, pendenti all'atto della sua entrata in vigore, promossi

dai dipendenti degli enti locali per conseguire i benefici concessi

dalla l. 24 maggio 1970, n. 336 in favore dei pubblici dipendenti ex

combattenti e assimilati;

Considerato - come è stato dedotto dal Presidente del Consiglio

dei Ministri, intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte e come

si evince dalla stessa ordinanza di rimessione - che il giudizio a

quo non aveva ad oggetto l'attribuzione dei benefici previsti dalla

l. n. 336 del 1970, bensì la computabilità a fini dell'indennità

premio di servizio dall'indennità di tempo pieno corrisposta in

servizio attivo;

che, pertanto, la eventuale declaratoria d'illegittimità

costituzionale della norma impugnata, non avrebbe incidenza sul

giudizio a quo, cosicché la questione sollevata appare

manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della l. 26 aprile

1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28

febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore

della finanza locale per l'anno 1983"), sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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