Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 8°,

10°, 13° e 14°, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge

finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal

Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara

Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il

14 luglio 1988) dal Pretore di Messina nel procedimento civile

vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 31, commi 8, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce

diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i

liberi professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di

reddito e l'esenzione oltre i cento, nonché l'obbligo di

contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81, terzo comma,

Cost. che vieta l'istituzione di nuovi tributi con la legge di

bilancio;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41

sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da

questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive

ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l.

n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa

all'art. 31 n. 10 citata legge, già dichiarato incostituzionale

nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai

precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore

rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova

contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo

determinato ai sensi del precedente comma 8;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l. 28 febbraio

1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento

agli artt. 3, 53 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio

1986 n. 41 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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