Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 50d.P.R. 597/1973
  • art. 50d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto

comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con

ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Salerno, e il 15 giugno 1979 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71

e 858 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno

1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Paravia

Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro

autonomo, derivante dall'ufficio di presidente del consiglio di

amministrazione di una società per azioni e relativo all'irpef per

l'anno 1977, la Commissione tributaria di secondo grado di Salerno

con ordinanza del 15 giugno 1982 (reg. ord. n. 71 del 1983)

sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 23

settembre 1973 n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla

parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di

cui al precedente art. 49, lett. a) (ossia dai redditi diversi da

quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di

impresa), le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle

prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale;

che la Commissione rilevava la non applicabilità del

sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva

la suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal

1° gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 è stata poi recepita

nell'art. 50, ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); essa osservava

inoltre che la determinazione del reddito in questione con una sola

riduzione forfettaria del dieci per cento, e con la conseguente

impossibilità di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute,

sembrava determinare una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e quindi una

violazione dei principi di eguaglianza nonché di proporzione dei

tributi alla reale capacità contributiva dei cittadini;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Enna, la quale con ordinanza del 15

giugno 1979 (reg. ord. n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto

Giuseppe, percettore di compensi da un consorzio di bonifica,

denunciava anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n.

18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825

- la quale permetteva bensì "particolari semplificazioni" per la

determinazione del reddito proveniente da imprese minori, arti o

professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno

per il contribuente - e quindi con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non

fondate;

Considerato che per l'identità delle questioni sollevate i

giudizi debbono essere riuniti;

che la manifesta diversità dei redditi di collaborazione

coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e

senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a

d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art. 49, secondo comma, lett. a),

d.P.R. n. 917 del 1986) rispetto agli altri redditi di lavoro

autonomo, e in particolare la diversa entità di costi di

organizzazione, rivelano come non irragionevole la scelta del

legislatore, che, ai fini dell'irpef, ha differenziato i modi di

determinazione dei redditi stessi, talora ricorrendo a deduzioni

forfettarie fondate su indici di verosomiglianza, ciò che dimostra

anche la non contrarietà della stessa scelta agli intenti del

legislatore delegante;

che la modificazione della norma impugnata con il cit. art. 1

d.P.R. n. 856 del 1981, se dimostra la volontà del legislatore

medesimo di migliorare la norma attualmente impugnata, non basta

tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le

cui disposizioni non escludono la pluralità delle possibili scelte,

e quindi gli eventuali interventi migliorativi, del legislatore

ordinario (v. sent. n. 252 del 1983);

che in conclusione è manifesta l'assenza di ogni violazione dei

sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma,

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt.

3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di

Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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