Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 27 febbraio

1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

distaccata di Catania, sui ricorsi proposti da Germana' Roberto e

altri e da Prattella Antonino contro il comune di San Salvatore di

Fitalia, iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione distaccata di Catania, investito di ricorsi di dipendenti

comunali avverso provvedimenti di revoca dei benefici economici

accordati ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958

(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva

prolungata), e aventi ad oggetto il servizio militare prestato

anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, con due ordinanze

di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui

stabiliscono che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art.

20 della citata legge n. 958 del 1986 è quello in corso al momento

della sua entrata in vigore, nonché quello prestato successivamente,

disponendo altresì il riassorbimento delle somme erogate:

che la disposizione denunciata contrasterebbe, ad avviso del

rimettente, con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, che

impone l'obbligatorietà del servizio militare, con salvaguardia

della posizione di lavoro del cittadino;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, sotto

il profilo dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della

stessa ragionevolezza della norma;

che non è giustificabile il trattamento deteriore nei confronti

di chi abbia prestato il servizio militare anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge n. 958 del 1986;

che dall'esame dell'art. 20, citato, non si potrebbero ricavare,

altresì, limitazioni temporali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, osservando che la

questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con le

sentenze nn. 455 del 1992 e 385 del 1994, pronunce, queste, che il

collegio rimettente avrebbe ignorato, senza prospettare argomenti

diversi da quelli esaminati;

Considerato che l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha

previsto la validità del servizio militare per l'inquadramento

economico e la determinazione dell'anzianità lavorativa dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche:

che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412, può essere valutato soltanto il servizio militare in corso,

e quello prestato successivamente all'entrata in vigore della citata

legge n. 958 del 1986;

che viene altresì a cessare il trattamento eventualmente

corrisposto in difformità, con riassorbimento dell'incremento

retributivo erogato (comma 3 dell'art. 7);

che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

ripropone la questione di legittimità costituzionale già dichiarata

da questa Corte non fondata con la sentenza n. 455 del 1992 (per

quanto attiene al comma 1, dell'art. 7) e con la sentenza n. 385 del

1994 (con riguardo al comma 3, dello stesso art. 7);

che non si adducono motivi nuovi, i quali possano giustificare

una differente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione distaccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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