Corte costituzionale

Ordinanza n. 465/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con

ordinanza emessa il 6 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Gamberale Umberto

contro l'Ufficio II.DD. di Napoli, iscritta al n. 178 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella

parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di

buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali;

che secondo il giudice remittente tale norma sarebbe

costituzionalmente illegittima in parte qua perché, avendo dette

indennità natura previdenziale-assicurativa, la loro tassazione

contrasterebbe con l'art. 38 Cost., che mira a garantire ai

pensionati adeguati mezzi di vita; con l'art. 3 Cost., per il

trattamento fiscale ingiustificatamente diverso stabilito per dette

indennità rispetto a quello previsto per i capitali dovuti in

relazione a contratti di assicurazione sulla vita; con l'art. 53

Cost., risultando violato il principio della tassazione proporzionata

alla capacità contributiva; con gli artt. 76 e 77 Cost., non essendo

tale tassazione prevista dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971,

n. 825 in base alla quale fu emanato il d.P.R. n. 597 del 1973;

che nell'ordinanza di rimessione non si fanno questioni

attinenti alle modalità di tassazione delle indennità di buonuscita

erogate dall'INADEL, regolate da norme diverse da quella impugnata;

Considerato che l'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973,

stabilendo l'assoggettamento a tassazione separata, ai fini

dell'IRPEF, anche delle indennità di buonuscita erogate dall'INADEL,

risulta palesemente emanata in conformità del disposto dell'art. 2,

punto 19 della legge di delegazione, cosicché sotto tale profilo la

questione di legittimità costituzionale appare manifestamente

infondata;

che con sentenza 7 luglio 1986, n. 178 questa Corte ha già

dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.

questione di legittimità costituzionale in tutto analoga a quella

ora in esame, sollevata, con riferimento alle indennità di

buonuscita erogate dall'ENPAS, in relazione all'art. 12, lett. e) del

d.P.R. n. 597 del 1973, così come modificato dalla l. 26 settembre

1985, n. 482;

che con tale decisione si è ritenuto, quanto al meno favorevole

trattamento fiscale disposto per le indennità di buonuscita rispetto

a quello stabilito per i capitali percepiti in dipendenza di

contratti di assicurazione sulla vita, che trattasi di somme

percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie che

presentano - al di là di alcune analogie - elementi di

differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del

giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di

uguaglianza;

che in relazione alla dedotta violazione degli artt. 53 e 38

Cost., questa Corte ha affermato che per capacità contributiva deve

intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta,

desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta

collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore

di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicché

- pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia

previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura

previdenziale delle indennità di buonuscita non ne esclude la

tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne

le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al

legislatore;

che tali argomentazioni valgono a rendere manifestamente

infondata la questione in esame;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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