Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2

gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi,

sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge

24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio

1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa sui ricorsi

riuniti proposti da Grassi Lina ed altri contro l'Ufficio del

Registro di Pontedera, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Bernini Rigoletto ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Bernini

Rigoletto ed altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con

ordinanza del 15 febbraio 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio

1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui

trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie) - convertito, con modificazioni, nella legge

24 marzo 1993, n. 75 - "nella parte in cui prevede che restino in

vigore, fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite

già determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990,

relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle

dirette";

che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso

del giudizio instaurato, con distinti ricorsi successivamente

riuniti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di

imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall'Ufficio del Registro

di Pontedera, "con i quali venivano ricalcolati in base alla legge 13

maggio 1988 n. 154, i valori di due immobili compravenduti nel corso

dell'anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a quelli dichiarati

in atto, e conseguentemente ricalcolate le maggiori imposte dovute ai

fini INVIM ed imposta di registro";

che delle parti del giudizio a quo - tutte destinatarie, a quel

che risulta, della notificazione dell'ordinanza di rimessione, ad

eccezione del resistente Ufficio del Registro di Pontedera - si sono

costituiti soltanto taluni ricorrenti, per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale - riservandosi "di svolgere opportune deduzioni con

successiva memoria" - ha chiesto che la sollevata questione di

costituzionalità "sia dichiarata inammissibile o sia comunque

rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza";

che, con memorie illustrative depositate in prossimità

dell'udienza, sia le parti private costituite, che la parte pubblica

intervenuta hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in

precedenza rassegnate.

Considerato che l'ordinanza con la quale viene sollevata questione

incidentale di legittimità costituzionale deve essere notificata,

quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle

parti in causa (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve

essere trasmessa alla Corte con la prova delle comunicazioni

prescritte, nonché delle notificazioni (art. 1 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)

"destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei

soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di

difesa anche nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale"

(ordinanza n. 104 del 1999);

che l'ordinanza di rimessione trasmessa a questa Corte diverge,

nel contenuto, da quella che consta essere stata notificata ai

ricorrenti nel giudizio principale ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri;

che la rilevata divergenza investe, segnatamente, parte della

motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al "duplice

profilo" (punto "d" dell'ordinanza) del prospettato contrasto della

denunciata disposizione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione:

parte motiva compiutamente sviluppata soltanto nel testo

dell'ordinanza (punti "d-1" e "d-2") che risulta notificato alle

predette parti;

che, inoltre, risulta omesso nei confronti dell'Ufficio del

Registro di Pontedera, parte convenuta nel giudizio principale,

l'essenziale adempimento della notificazione di copia della predetta

ordinanza;

che, a cagione della evidenziata inottemperanza degli adempimenti

rimessi al giudice a quo la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile non potendosi procedere al relativo

giudizio (ordinanze n. 104 del 1999, n. 395 del 1997, n. 372 del

1995, n. 202 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993, n.

16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti

di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo

comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale

di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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