Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma

terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza),

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal tribunale di

Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed

altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 12 dicembre 1978 il

Tribunale di Genova, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi

Ombellina ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,

della legge 22 maggio 1978, n. 194, ai sensi del quale chiunque abbia

commesso il reato di aborto di donna consenziente prima dell'entrata in

vigore di detta normativa, non è punibile se il giudice accerta che

sussistono le condizioni previste negli artt. 4 e 6 della stessa legge

n. 194;

che dal suddetto giudice si deduce come analogo accertamento, da

parte del giudice o di altri soggetti, non sia richiesto, dove si

tratta di future interruzioni della gravidanza, e si assume che la

gestante sia abilitata ad abortire, senza restrizioni o controlli, una

volta espletate le modalità procedurali prescritte dalla vigente

legge, presso una sede autorizzata;

che, ciò posto, si denuncia l'ingiustificatezza della differenza

di trattamento, fondata sul mero criterio dell'aver commesso il fatto

prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, o invece dopo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per

sentir dichiarare l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, com'è prospettata, non risulta

adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza, difettando

nell'ordinanza di rinvio qualsiasi descrizione della specie sottoposta

all'esame del giudice a quo;

che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,

legge 22 maggio 1978, n. 194, prospettata sostanzialmente sotto gli

stessi profili dedotti nella specie, sempre per la considerazione che

il provvedimento di rimessione non era adeguatamente motivato in punto

di rilevanza;

che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in

precedenza adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978,

n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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