Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1999

Altra decisione · depositata il 23/12/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei

Deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,

promosso dal Tribunale di Roma, sezione sesta penale, con ricorso

depositato il 16 giugno 1999 ed iscritto al n. 121 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale

a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a

mezzo stampa, con ordinanza emessa il 27 aprile 1999, ha promosso

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio

1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti oggetto

dell'imputazione concernono opinioni espresse dal parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, dalla formulazione della norma

costituzionale emergerebbe chiaramente che l'immunità penale dei

membri del Parlamento è strettamente limitata alla loro attività

istituzionale, e che esulerebbe da tale previsione ogni altra loro

attività, sia pure in senso lato politica, svolta al di fuori di

tali funzioni;

che, secondo il Tribunale di Roma, nel caso in esame la Camera

dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il potere di

dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato,

in quanto la condotta addebitata all'on. Parenti - che consiste in

dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese nel corso di una

intervista ad un organo di stampa - esulerebbe dall'esercizio delle

funzioni parlamentari intese in senso stretto;

che il ricorrente ritiene perciò che vi siano i presupposti per

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal

momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente

a decidere in ordine alla illiceità della condotta addebitata

all'on. Parenti, e che, sotto il profilo oggettivo, si verte in

ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.

68, primo comma, della Costituzione ed alla lesione, da parte della

Camera dei deputati, di attribuzioni giurisdizionali

costituzionalmente garantite;

che il Tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare

che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare che i fatti per

i quali pende il procedimento nei confronti dell'on. Parenti

concernono opinioni dalla stessa espresse nell'esercizio delle sue

funzioni di parlamentare e conseguentemente di annullare, per

violazione degli artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo

comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., la deliberazione

assunta in data 11 febbraio 1999.

Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.

37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se, nel concorso dei

requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un

conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, il ricorso

sia ammissibile, restando impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma è

legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, come questa Corte ha

più volte affermato, i singoli organi giurisdizionali, in relazione

al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte,

svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno perciò,

nell'esercizio della loro attività, assistita dalla garanzia

costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartengono (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 363 e

319 del 1999);

che, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

anche la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte

del conflitto, posto che essa è competente a dichiarare in modo

definitivo la propria volontà in relazione all'ambito di

applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera

di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata

illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei

deputati;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme

costituzionali che regolano la materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso

indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della

Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui

al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro

il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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