Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo

comma, n. 5, e dell'art. 44 del regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), all. A, promosso con ordinanza emessa il

13 marzo 1992 dalla Pretura circondariale di Napoli - Sezione

distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra

F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. ed E.T.P. S.p.a., iscritta al n. 247 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di

Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra la Federazione

Nazionale Autonoma dei Lavoratori dei Trasporti, associata alla

Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, in persona del

segretario provinciale pro-tempore, e l'Ente Provinciale Tranvie

S.p.a., diretto ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del

comportamento del convenuto e l'annullamento della sanzione del

mutamento delle mansioni e della retrocessione con perdita della

qualifica inflitta al dipendente Coppola Salvatore ai sensi degli

artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del regolamento all. A al regio-decreto n. 148 del 1931, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dei suddetti articoli;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe

tutelata la corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa

del lavoratore la quale si estrinseca proprio nella qualifica e

sarebbe attuata una disparità di trattamento con tutti gli altri

lavoratori dipendenti per i quali la legge non prevede la

possibilità della perdita della qualifica raggiunta, quale

particolare tipo di sanzione disciplinare;

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione per

mancanza di rilevanza se il ricorso fosse diretto contro un

comportamento antisindacale e per difetto di giurisdizione del Pretore se, invece, fosse diretto anche contro la sanzione, o quanto

meno per la infondatezza, in quanto da nessuna norma costituzionale

emerge un limite al potere disciplinare del datore di lavoro;

Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente,

alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ove le

organizzazioni sindacali intendano ottenere non solo la repressione

della condotta antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti

concretanti il detto comportamento (nella specie, la sanzione

disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al giudice

amministrativo (T.A.R. competente per territorio);

che nella specie, essendo il ricorso diretto contro l'una e

l'altra delle situazioni, il Pretore difetta di giurisdizione;

che tale difetto è rilevabile ictu oculi e che, pertanto, della

sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44

del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle

sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),

all. A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3

della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di

Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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