Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 31 gennaio

1995 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra

Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V. iscritta al n. 258 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1° febbraio 1995

dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Gatti

Umberto ed altri e E.N.P.A.V. iscritta al n. 259 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il pretore di Latina con ordinanza del 31 gennaio

1995 - nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per

l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo

nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed

Assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 - ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per

sospetta violazione degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38

della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata

sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui nei

confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che

svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo

con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato

per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., stabilisce il presupposto

dell'imposizione contributiva mediante una disposizione (solo)

formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136

del 1991, ma che in realtà ripristina (con effetto retroattivo)

l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di

diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di versare i

contributi previdenziali anche per il periodo pregresso;

che - sostiene il giudice remittente - vi sarebbe la violazione

del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il

carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.;

nonché sussisterebbe disparità di trattamento (art. 3 della

Costituzione) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia

contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo

l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola

contribuzione);

che è denunciata altresì sia la violazione del diritto alla

tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) perché questa si

realizza con l'unicità della posizione previdenziale e non già con

la "doppia previdenza"; sia la violazione dei diritti quesiti (art.

25, secondo comma, della Costituzione) in ragione dell'efficacia

retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni già

esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36

della Costituzione);

che il pretore di Como (con ordinanza del 1° febbraio 1995) ha

parimenti sollevato analoga questione di costituzionalità con

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 4 e 36 della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto già decisa

con sentenza n. 88 del 1995;

che analoga conclusione ha rassegnato l'E.N.P.A.V. nel

costituirsi;

Considerato che la Corte ha già ritenuto non fondate con sent. n.

88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli

allegati dai giudici rimettenti) e manifestamente infondate con

ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questione sollevate;

che i giudici rimettenti non offrono argomentazioni nuovi od

ulteriori, né prospettano profili di censura diversi da quelli già

esaminati;

che pertanto le questioni devono ritenersi manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza

pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo

comma, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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