Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6,

7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanze emesse:

1) il 14 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Pistoia sul ricorso proposto da Gina Biagini contro l'Intendenza

di Finanza di Pistoia iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 1° luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Treviso sul ricorso proposto da Carlo Piccin contro l'Intendenza

di Finanza di Treviso iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia,

con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) - nel

giudizio proposto da Gina Biagini avverso il silenzio rifiuto

dell'Intendenza di finanza di Pistoia, in ordine all'istanza di

rimborso dell'imposta pagata sull'indennità percepita a seguito di

cessione volontaria di una area avvenuta il 12 luglio 1990, nel corso

di un procedimento espropriativo - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione;

che, secondo il remittente, l'indennità di esproprio, per il

carattere riparatorio del sacrificio patrimoniale sofferto, non può

costituire elemento rivelatore di capacità contributiva, quando il

fatto si è verificato in epoca antecedente al momento

dell'imposizione fiscale;

che, sempre ad avviso del remittente, non sussiste "alcuna

razionale presunzione che gli effetti economici permangano nella

sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che lo

stesso abbia nel frattempo utilizzato la somma", mentre "la

configurazione dell'indennità di esproprio come plusvalenza non era

prevedibile in epoca precedente all'entrata in vigore della norma in

discussione";

che la Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con

ordinanza emessa il 1° luglio 1994, (r.o. n. 202 del 1995) - nel

giudizio sul ricorso proposto da Carlo Piccin avverso il silenzio

rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso in ordine alla istanza

di rimborso dell'imposta sull'indennità di esproprio erogata negli

anni 1989, 1990 e 1991 - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, la non soggezione all'INVIM

delle indennità di espropriazione e di altri proventi similari (art.

2 d.P.R. 643 del 1972) dimostrerebbe che questi non costituiscono

idonea manifestazione di capacità contributiva, sicché appare

illogico che gli stessi, a decorrere dall'anno 1991, siano

assoggettati alle imposte sui redditi, tenuto conto soprattutto

dell'assenza dell'intento speculativo;

che, in particolare, in violazione del principio di capacità

contributiva, "si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza

nuova, né plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello

spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene

privato", senza peraltro considerare che l'espropriato "potrebbe non

essere più nella disponibilità dell'indennità";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano

dichiarate infondate;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

identiche o comunque analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi

possono essere riuniti;

che, peraltro, le questioni, nei termini in cui vengono oggi

riproposte, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte,

che le ha ritenute non fondate sia sotto il profilo della non

attualità della capacità contributiva, segnatamente in relazione

alla non prevedibilità dell'imposizione e al fatto che l'interessato

potrebbe non avere più la disponibilità della somma percepita

(sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995); sia sotto quello

della tassazione di somme che non rappresenterebbero il frutto di

attività speculativa ovvero nuova ricchezza, bensì un semplice

ristoro a fronte dello spossessamento effettuato su un bene privato

(sentenza n. 410 del 1995);

che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre le questioni di cui

trattasi, non introducono nuovi profili ed argomentazioni rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso,

sicché le questioni stesse vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9, della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione

dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza

emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) e, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso con ordinanza emessa il 1° luglio 1994 (r.o.

n. 202 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari